Il rischio, però, è che se la donazione lede i diritti di altri eredi legittimi, questi potranno agire legalmente nei confronti del donatario (azione di riduzione) per ricevere l’intera quota di eredità che gli spetta. Se quest’ultimo non ha beni o denaro sufficienti a soddisfare le loro ragioni, gli eredi potranno allora rivolgersi al terzo acquirente del bene – quindi a chi avesse comprato la casa che era stata donata – chiedendone la restituzione (azione di restituzione).
È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita. In occasione dell’acquisto di un immobile l’acquirente deve verificare, con l’aiuto del professionista come il notaio, se il venditore abbia acquisito il bene mediante donazione o se comunquesia presente nella “catena” dei trasferimenti del bene.
Se è presente una donazione bisogna innanzitutto verificare se il donante sia ancora in vita. In questo caso l’azione di restituzione potrà essere esercitata solo dopo la morte ed entro i successivi 10 anni, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: che il donante alla sua morte non abbia lasciato beni sufficienti a coprire la quota di legittima dei legittimari; che il venditore (che aveva ricevuto il bene trasferito mediante donazione) non abbia un patrimonio sufficiente a soddisfare le ragioni dei legittimari lesi; che non siano già decorsi 20 anni dalla data della trascrizione della donazione, salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge o di parenti in linea retta (legge 80/2005).
È evidente la difficoltà di gestire questa situazione in quanto al momento del preliminare, o del rogito definitivo,non è possibile verificare circostanze che si riferiscono a eventi futuri. La prassi - risoluzione della donazione per mutuo dissenso, fideiussioneacarico del donante e/o dei legittimari a favore dell’acquirente a garanzia dei danni derivanti dall’azione di restituzione, rinuncia da parte dei legittimari all’azione stessa di restituzione, diversa dall’azione di riduzione irrinunciabile - ha dal punto di vista giuridico validità incerta.
Se il donante è deceduto da meno di 10 anni l’azione di restituzione potrà essere esercitata entro i 10 anni dalla morte del donante al verificarsi di tutte le condizioni sopra riportate. Ovviamente dovrebbe risultare più agevole verificare la ricorrenza o meno delle circostanze cui è subordinata l’azione di restituzione poiché vanno riferite a una data certa (la morte del donante). In questo caso il rimedio giuridico consiste nella rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari all’azione di riduzione o quanto meno all’azione di restituzione verso terzi ex art. 563 c.c., rinuncia valida e possibile dopo la morte del donante. Se il donante è deceduto da più di 10 anni secondo l’orientamento prevalente in tema di prescrizione, il diritto ad agire in riduzione deve ritenersi prescritto per cui non vi è più alcun rischio per l’acquirente, perché le azioni di riduzione e restituzione non potranno più essere esercitate.
Pertanto se entro 10 anni dalla morte del donante non è stata trascritta la domanda di riduzione l’acquirente potrà acquistare l’immobile senza alcun timore.
Se sono decorsi più di 20 anni dalla data della donazione e se entro 20 anni dalla data di trascrizione della donazione non si è verificata opposizione da parte del coniuge o di parenti in linea retta, l’azione di restituzione non potrà più essere esercitata e pertanto non c’è più alcun rischio per l’acquirente.
Tutto ciò vale per le donazioni poste in essere dopo il 15 maggio 2005.
Profilo Abbonamenti Interessi e notifiche Utilità Contattaci
Logout