Violenza sulle donne, il ddl Roccella è legge. Braccialetto elettronico, formazione e indennizzi alle vittime: tutte le novità

di Redazione web
Mercoledì 22 Novembre 2023, 22:29 | 2 Minuti di Lettura

I 19 articoli della legge

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche. L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, da un lato estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette in tale stato un fatto previsto dalla legge come delitto.

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