Ma nonostante questo, l’auto non era mai stata consegnata e gli oltre 13mila euro si erano dematerializzati. Preso dalla rabbia, oltre a sporgere denuncia per la truffa, il 38enne, sotto falso nome, aveva scritto una serie di messaggi in gruppi Facebook con la foto del truffatore e alcune frasi come: «Fate girare, è un truffatore latitante. Molta gente lo vuole morto, i carabinieri sono sulle sue tracce perché si spaccia per venditore di auto». E ancora: «Attenzione, finto venditore abusivo di automobili truffatore e ricettatore nella provincia di Pesaro».
Il tam tam
I commenti hanno girato nei vari gruppi e il presunto truffatore non l’ha presa bene e ha denunciato il cliente. La denuncia per truffa fu archiviata e rimandata al tribunale civile. Mentre il bosniaco nel frattempo avrebbe rimediato alcune sentenze di condanna proprio per dei raggiri. Ieri la sentenza per l’imputato difeso dall’avvocato Vincenzo Blasi che si è appellato a una norma in particolare. Il giudice ha assolto il 38enne per l’articolo 599 del codice penale. In pratica non è punibile chi ha commesso diffamazione nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Soddisfazione per l’imputato e per l’avvocato Blasi. Insomma, oltre al danno almeno non c’è stata la beffa.