L’articolo del codice
Tuttavia la procura di Pesaro ha indagato sia il funzionario sia il responsabile della società per aver realizzato un’opera illecita in violazione dell’articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Una volta conclusa l’indagine, è stato comunque lo stesso pm a richiedere l’archiviazione per tenuità del fatto e occasionalità della condotta considerata anche la circostanza che entrambi i protagonisti della disavventura giudiziaria sono incensurati.
La difesa
Così, difesi dagli avvocato Roberto Brunelli e Enrico Cipriani, i due si sono opposti alla richiesta della Procura. L’obiettivo è appunto ottenere per entrambi un’archiviazione per insussistenza del reato, che azzeri ogni dubbio sulla loro responsabilità. La difesa punta a mettere in evidenza come quei giochi siano strutture amovibili, al pari dei dehors, e che quindi non provocano alterazione dello stato dei luoghi e, nel caso, di un bene culturale e architettonico come piazza del Popolo. Giochi posticci e temporanei con una data di smontaggio già definita e, soprattutto, da non considerarsi “opere” che richiedono lavori o alterazioni del contesto del centro storico. In soldoni, l’installazione del trenino o della giostrina, non ha arrecato alcun danno al salotto cittadino. Ieri la formalizzazione della richiesta con il gip che si è riservato la decisione.
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