FERMO Si conclude, con una pena di un anno e 4 mesi di reclusione a seguito del patteggiamento dell’imputato, la vicenda giudiziaria del sedicenne di Monte Urano Giuseppe Lenoci, vittima di un incidente stradale mentre svolgeva il tirocinio scuola-lavoro con una nota impresa termoidraulica del fermano.
Il drammatico schianto, in cui il ragazzo perse la vita, avvenne il 14 febbraio 2022 a Serra de’ Conti.
La pena
La pena inflitta risulta «giusta ed equilibrata sotto il profilo della commisurazione perché tiene conto del comportamento del mio assistito - commenta l’avvocato Igor Giostra, legale dell’imputato - che si è subito reso conto della gravità di quanto accaduto, si è scusato ed ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e si è per quanto in suo potere, insieme alla ditta, adoperato per facilitare il risarcimento del danno». Occorre prendere atto, secondo l’avvocato Giostra «di come la vicenda sia maturata in un contesto colposo e manchi quindi da parte dell’autore del reato l’effettiva volontà di commettere l’illecito e di causarne le conseguenze lesive».
Il rischio «ineliminabile compagno di viaggio»
Il rischio di sinistro costituisce, secondo Giostra, un «ineliminabile “compagno di viaggio” di ogni utente della strada e, per quante cautele possano prescriversi ed adottarsi, resta pur sempre una componente fisiologica con cui doversi rapportare quando si assicura la libertà di circolazione come mezzo imprescindibile per lo sviluppo della personalità umana. Al superamento del livello di “rischio tollerato” per colpa dell’automobilista è giusto che l’ordinamento intervenga e punisca il colpevole, ristabilendo con forza la validità della regola violata».
Niente potrà mai lenire il dolore dei familiari o restituire alla vita la giovane vittima né placare la rabbia comprensibile per la grave perdita. «Tuttavia - conclude l’avvocato Giostra - non deve mai cedersi alla tentazione di irrogare una pena esemplare ed in qualche modo condizionata dalla eco mediatica e dall’indignazione sociale suscitate dal fatto e priva, invece, di una concreta considerazione della dimensione psicologica del reo e del contesto lecito di base nel quale si è consumato il reato».