SAN BENEDETTO - L’ex sindaco Giovanni Gaspari vince il processo contro il Comune per il rimborso delle spese legali che avrebbe dovuto sostenere in prima istanza l’assicurazione, ma che dopo la sentenza toccherà sborsare all’ente e potrebbe intravedersi un danno erariale.
La vicenda risale al 2010 quando l’allora primo cittadino Gaspari procedette alla nomina di tre nuovi dirigenti presso i settori: bilancio, turismo-sport-cultura e urbanistica. Nomine che si andarono ad aggiungere agli altri dirigenti già a tempo determinato, contro i due a tempo indeterminato. Un assetto contestato da molti i quali sostenevano che così si sarebbe sforato il tetto dei contratti dirigenziali a scadenza. Da lì anni di polemiche ed esposti, il processo, fino alla sentenza di assoluzione. Ci furono tre procedimenti contabili presso la Corte dei conti delle Marche, la Corte dei conti centrale e il terzo di nuovo della Corte dei conti delle Marche. L’ultimo nel 2018, che procedette all’assoluzione dell’ex sindaco Giovanni Gaspari, della dirigente Catia Talamonti e delle due ex segretarie generali del Comune Serafina Camastra e Fiorella Pierbattista tutti coinvolti nella vicenda delle nomine dirigenziali risalenti al 2010. L’accusa era stata di danno erariale per 328.625 euro.
Però la vicenda non era finita lì.
Nella sentenza emessa dal Tribuna di Ascoli, a firma del giudice Adriano Cassini, viene spiegato il diritto del ricorrente a essere rimborsato citando l’articolo 51 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale che stabilisce come dirigenti e consiglieri comunali, in caso di proscioglimento definitivo, abbiano il diritto a essere assistiti e tutelati e quindi all’eventuale rimborso delle spese legali. Situazione che si sposa a pennello con la posizione dell’ex sindaco in qualità di consigliere. A questo punto però si apre un altro scenario, in quanto se il Comune avesse pagato nel 2018, al momento dell’assoluzione di Gaspari, il rimborso sarebbe stato sostenuto dall’assicurazione, ma essendosi opposto, oggi la cifra sarà per il 50% in capo all’Arag e il restante 50% in capo al Comune. Si configura quindi un danno erariale, visto che tale spesa, chiamata a essere sostenuta con i soldi dei contribuenti, poteva essere evitata? Non è escluso, quindi, che la vicenda abbia un proseguo sui tavoli della magistratura contabile.