Fisco, dall'Imu a conguagli, rottamazione e i sostituti d'imposta: tutte le tasse da pagare entro Natale. Le scadenze dal 18 al 20 dicembre

Fisco, dall'Imu a conguagli, rottamazione e i sostituti d'imposta: tutte le tasse da pagare entro Natale. Le scadenze dal 18 al 20 dicembre
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Giovedì 14 Dicembre 2023, 13:32

Tasse. A ridosso di Natale, tra il 18 e il 20 dicembre, il Fisco batte casse. Dall'Imu ai versamenti d'imposta, sono diversi gli adempimenti che coinvolgono contribuenti e imprese.

E c'è poi la scadenza della Rottamazione quater, con il termine ultimo per regolarizzare la prima e seconda rata. Vediamo nel dettaglio la serie di scadenze da segnare sul calendario.

Imu, la scadenza

Ci sarà tempo fino a lunedì prossimo, 18 dicembre, per pagare la seconda rata dell'Imu, con l’eventuale conguaglio dell’imposta dovuta per il 2023. La scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide, infatti, con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. Ma occhio anche alle esenzioni. In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

Non dovranno pagare i coniugi con due residenze diverse, ma la circostanza deve essere dimostrata al Fisco, altrimenti il versamento va effettuato. Vediamo quindi nel dettaglio come provarlo senza rischiare di dover pagare lo stesso quanto in teoria non sarebbe dovuto.

Cos'è l'Imu e chi la paga

L'Imu imposta municipale propria, è stata introdotta, in via sperimentale, nel 2012 in sostituzione dell’Ici, ed è stata poi accomunata ad altri tributi locali nella Iuc poi abolita. Attualmente è disciplinata dall’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) ed è applicata in tutti i Comuni dello Stivale, fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In via generale l’Imu è dovuta per il possesso di:

  • fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (e assimilate) e loro pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Di regola, il tributo è pagato dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti al versamento dell’imposta, inoltre: il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, e il locatario per i fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. Niente Imu, invece, per l’occupante dell’immobile.

Esenzio Imu

Ecco chi è esentato dal versamento. Ecco l'elenco degli immobili:

  • appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973);
  • destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • di proprietà della Santa sede nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano;
  • appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali;
  • posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.

Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
  • situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993;
  • situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa costruttrice.

Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.

Le tasse per i contribuenti del 18 dicembre

Professionisti e contribuenti? Ecco le tasse da pagare entro il 18 dicembre:

  • i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre);
  • gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva devono versare, a titolo di acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2023, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a contratti di locazione breve;
  • i soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di novembre.
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