Decreto carburanti, il Tar boccia l'obbligo di esporre i prezzi da parte degli esercenti

Annullato il decreto con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva stabilito le modalità dell'obbligo di comunicazione

Decreto carburanti, il Tar boccia l'obbligo di esporre i prezzi da parte degli esercenti
Decreto carburanti, il Tar boccia l'obbligo di esporre i prezzi da parte degli esercenti
di Redazione web
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Venerdì 10 Novembre 2023, 15:06

Il Tar del Lazio ha annullato il decreto con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso ha stabilito le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti.

L'annullamento del decreto è stato deciso in assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato.

 

La decisione

La decisione è contenuta in una sentenza con la quale è stato accolto un ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti.

 
«Obblighi sproporzionati»

I ricorrenti sostenevano tra l'altro che il Decreto contestato imponeva l'adempimento di obblighi (di esposizione e di aggiornamento del prezzo medio) «sproporzionati, ingiustamente afflittivi ed irragionevoli», determinando «una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento a danno di una sola categoria di operatori (i distributori di carburante) in regime di libera concorrenza rispetto ad altri soggetti economici nelle medesime condizioni», e illegittimamente disponendo sanzioni gravose. 

La violazione

Il Tar, dopo aver preliminarmente riepilogato il quadro normativo di riferimento, concentrandosi sulla natura del provvedimento contestato, ha ritenuto che «il decreto impugnato, per i suoi contenuti, presenta tutti i caratteri di una fonte normativa», con la conseguente «violazione delle norme procedimentali per la sua adozione», essendo «pacifico che, nel caso di specie, sono mancati sia la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sia il parere preventivo del Consiglio di Stato».

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