Pensioni e dichiarazione dei redditi, quando arriva il conguaglio Inps sostituto d'imposta? La guida

Pensioni e dichiarazione dei redditi, quando arriva il conguaglio Inps sostituto d'imposta? La guida
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Giovedì 11 Aprile 2024, 12:36

Pensioni e dichiarazione dei redditi. Il contribuente può presentare il proprio 730 direttamente tramite web (precompilata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario autorizzato (Caf o Professionisti abilitati).

Pensioni e 730: le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate trasmette ad Inps il risultato finale delle dichiarazioni dei contribuenti che abbiano indicato l’Istituto quale “sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, sia nel caso di dichiarazioni precompilate sia per le dichiarazioni trasmesse dal contribuente per il tramite di Caf o professionisti abilitati.

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, effettuata i conguagli sulla prima rata utile della prestazione o emolumento erogato, a partire dal mese di agosto, in relazione al momento in cui riceve la dichiarazione 730/4 ed ai tempi necessari per l’elaborazione del pagamento mensile della prestazione.

Inps sostituto d'imposta, come fare

Per effettuare il conguaglio delle dichiarazioni 730/4 ricevute, l’Inps verifica, per prima cosa, che il codice fiscale del dichiarante sia riconosciuto come un soggetto per il quale ha operato come sostituto d’imposta nell’anno di presentazione della dichiarazione: il rapporto di sostituzione non deve essere cessato anteriormente alla data del 1 aprile, come indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente, pertanto, al momento della dichiarazione dei redditi, deve indicare nel modello 730 il sostituto d’imposta che, erogando nell’anno degli emolumenti, possa effettuare i conguagli previsti dalla dichiarazione, indipendentemente dal soggetto che ha emesso la Certificazione Unica nell’anno in corso.

Poiché la norma prevede l’indicazione del “sostituto d’imposta”, il contribuente non può indicare l’Inps nel caso in cui riceva prestazioni di tipo assistenziale che non sono soggette ad imposta (come assegno sociale, prestazioni di invalidità civile, ...) mentre possono indicare Inps come sostituto d’imposta i soggetti che hanno un pagamento periodico, anche se con modalità particolari di tassazione (es. i percettori di assegni straordinari al reddito dei dipendenti degli enti creditizi).

Nella dichiarazione 730, nel campo “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, l’Inps deve essere identifica con il codice fiscale 80078750587 e non con la sola denominazione. In caso di dichiarazione congiunta al sostituto d’imposta perviene solo il codice fiscale del dichiarante e non quello del coniuge. 4 In assenza di un sostituto d’imposta, il contribuente può presentare un mod. 730 “senza sostituto”. In questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’effettuazione dei relativi rimborsi. Nel caso di indicazione erronea del sostituto d’imposta che non possa effettuare il conguaglio, il contribuente dovrà presentare un modello 730 “Integrativo di tipo 2” per riproporre la stessa dichiarazione ad un altro sostituto d’imposta.

I conguagli

L’Istituto effettua i conguagli relativi alle dichiarazioni 730 a partire dal mese di agosto e la rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi, dovendosi concludere con il mese di novembre. La richiesta di rateizzazione può essere indicata in caso di dichiarazione con saldo a debito. La rateizzazione viene applicata sui conguagli in modo tale da effettuare trattenute costanti.

Pertanto, in caso di conguagli con voci di imposta sia a credito che a debito, le singole componenti potrebbero non avere un importo costante su ogni rata. Rimarrà costante invece la somma algebrica dei conguagli delle voci capitali.

Gli esempi degli importi

Data una dichiarazione con credito per addizionale regionale di 10 euro e debito Irpef pari a 110 euro, con richiesta di trattenuta in 4 rate, avremo un debito complessivo di 100 euro con una trattenuta mensile di 25 euro. Sul primo mese comparirà il rimborso di 10 euro del credito per addizionale regionale e un debito di 35€ euro per Irpef che determinerà una trattenuta effettiva di 25 euro, pari alla rata richiesta. Nei mesi successivi la rata capitale sarà di 25 euro mensili come debito Irpef da 730. A partire dal secondo mese di rateazione, saranno applicati gli interessi dello 0,33% mensile, come indicato anche nelle istruzioni del modello 730.

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