Assegno inclusione 2024 dal 1° gennaio, requisiti e come fare domanda: istruzioni Inps. Quanto vale e quando viene pagato

Assegno inclusione 2024 dal 1° gennaio, requisiti e come fare domanda: istruzioni Inps. Quanto vale e quando viene pagato
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Lunedì 1 Gennaio 2024, 11:55

Assegno di inclusione. Entra in vigore oggi, 1° gennaio 2024, il beneficio (ADI), che sostituisce il Reddito  di Cittadinanza e che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), partito lo scorso 1° settembre. 

L' Inps prevede una spesa per l' assegno di inclusione nel 2024 di 5.533 milioni di euro, rispetto ai 7.619 milioni di euro a cui era ammontata l'ultima annualità del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Per il Supporto per la formazione e il lavoro, anch'esso di nuova introduzione, si prevede una spesa di 1.354 milioni di euro. Di seguito i dettagli sui requisiti, le domande (partite lo scorso 18 dicembre) e i dettagli dei pagamenti.

 

Assegno di inclusione, i requisiti

Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A quanto ammonta l'assegno

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

Come chiedere l'Adi

L’ADI, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell’Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale. 

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.

Assegno di inclusione, quando arriva?

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Solo per i PAD nucleo sottoscritti entro il mese di gennaio 2024, il beneficio decorre dal medesimo mese di gennaio, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Domande dopo dicembre

Eccezionalmente, in fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD del nucleo sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Quale Isee presentare?

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell’erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell’ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi.

Requisiti di reddito

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
  1. 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  2. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  3. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

SIISL e PAD, cosa sono

Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’Adi, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, secondo quanto previsto all’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente, in coerenza con quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M.

n. 154/2023.

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