Chiostro di Sant'Agostino, il Tar dà torto al Comune: «Non c’è un abuso edilizio, la costruzione è legittima»

Chiostro di Sant'Agostino, il Tar dà torto al Comune: «Non c’è un abuso edilizio, la costruzione è legittima»
Chiostro di Sant'Agostino, il Tar dà torto al Comune: «Non c’è un abuso edilizio, la costruzione è legittima»
di Jacopo Zuccari
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Venerdì 23 Febbraio 2024, 06:51 - Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio, 07:18

MONDOLFO Il Tar delle Marche ha annullato l’ordinanza di demolizione a carico dei privati delle presunte superfetazioni abusive all’interno del chiostro di Sant’Agostino. I giudici amministrativi si sono espressi sul ricorso presentato da Marta Longarini, che ha ereditato uno degli immobili oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Vicenda iniziata nel 2022

L’iter procedimentale – l’ultimo di una lunga serie di vicende - aveva preso inizio il 27 gennaio 2022 con una nota della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti in cui si richiedevano all’amministrazione comunale informazioni sulle condizioni di legittimità delle superfetazioni presenti nell’area del chiostro e sulla tenda a servizio del bar posta lungo via Cavour (quest'ulltima non oggetto del ricorso).

La signora Longarini, difesa dall’avvocato Claudio Baleani, ha ripercorso i termini di una vicenda che risale al 1968, anno in cui il padre Carlo insieme a Miria Vegliò aveva acquistato dal Comune un frustolo di terreno di 17 metri quadrati.

La vendita a trattativa privata era stata approvata dal prefetto e «il Comune venditore aveva garantito la libertà del bene da qualunque vincolo».

La licenza del 1968

Era stata inoltre rilasciata il 31 agosto 1968 la licenza edilizia avente ad oggetto la sistemazione e l’ampliamento del fabbricato adibito ad uso bar, su parere conforme della commissione edilizia comunale. L’intera ala che si affaccia su via Cavour risulta ad oggi di proprietà di soggetti privati.

L’ordinanza dirigenziale di abbattimento del 30 marzo 2023 è stata contestata anche perché «un vincolo generalizzato per categorie di beni non esisteva e la piccola costruzione per cui è causa ricade in area che non era vincolata come dichiarato dalla Soprintendenza il 30 marzo 2009». Il vincolo monumentale era stato apposto solo nel 1981 e riguardava unicamente la chiesa. «L’ordinanza di demolizione – ha scritto il Tar nella sentenza le cui motivazioni sono state pubblicate pochi giorni fa – presenta un evidente salto logico (o “buco motivazionale”)».

L’argomentazione

«Stante l’inesistenza di un vincolo impositivo sulla porzione di chiostro di proprietà privata dei Longarini, non era possibile per il dante causa della ricorrente comprendere, nel 1968, che fosse necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza.

La stessa Soprintendenza che nella nota del 26 marzo 2009 rendeva noto al Comune di Mondolfo che il vincolo insiste solo sulla chiesa di Sant’Agostino, mentre non esiste alcun vincolo sul bene immobile di proprietà dell’odierna ricorrente e dunque non esiste nemmeno il diritto di prelazione a favore dello Stato».

Nemmeno la dissonanza tra le superfetazioni e il contesto, secondo il Tar, è sufficiente a determinare l’abusività dell’opera, «frutto di regolare compravendita con assenso edilizio mai annullato o revocato».

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