Venti comuni in zona arancione Covid: ristoranti, bar, viaggi e scuola: ecco cosa si può fare e cosa è vietato. Il modulo per spostarsi

Venti comuni in zona arancione Covid: ristoranti, bar, viaggi e scuola: ecco cosa si può fare e cosa è vietato. Il modulo per spostarsi
Venti comuni in zona arancione Covid: ristoranti, bar, viaggi e scuola: ecco cosa si può fare e cosa è vietato. Il modulo per spostarsi
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Lunedì 22 Febbraio 2021, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 10:25

ANCONA - L'annunciata ordinanza è arrivata: il goverantore delle Marche Francesco Acquaroli ha fimrato la stretta anti Covid per la provincia di Ancona: dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24.00 di sabato 27 febbraio passano in zona arancione 20 Comuni della provincia di Ancona, compreso il capoluogo di regione, dove si è registrato il maggior tasso di contagi da Covid-19 e la presenza di alcuni casi di variante inglese. Lo prevede un'ordinanza annunciata ieri e firmata oggi dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, sentito il ministero della Salute, il prefetto e acquisita l'intesa con Anci Marche. Ecco a quali Comuni si riferisce. Dalla mobilità alla scuola, da ristoranti e bar ai negozie, vediamo cosa si può fare e che cosa no.

L'ordinanza  valida fino alle ore  24 di sabato 27 febbraio che mette nella cosiddetta zona “arancione”  i Comuni di: Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, quelli cioè dove si registra il maggiore tasso di contagiati.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

L’ordinanza prevede dunque che nei 20 Comuni sopra citati siano applicate le seguenti misure previste dal comma 4 (a,b,c,d) dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021. Ai restanti Comuni della Provincia di Ancona si applicano invece solo i limiti agli spostamenti previsti alla lettera b. 

ENTRATE ED USCITE BLINDATE

È vietato ogni spostamento in entrata ed in usicta dai comuni che entrano in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.  E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  Il transito sui territori è   consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

VIETATI SPOSTAMENTI TRA COMUNI

È cietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale Comune.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al  giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  già lì conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili  o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di Provincia.

RISTORANTI E BAR, SOLO ASPORTO E DELIVERY

Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta consentita   la   sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attività  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per i soggetti che svolgono come attività  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25  l'asporto  è  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

CHIUSI MUSEI E MOSTRE

Sono sospesi le mostre ed i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,, ad eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica.

RIENTRO CONSENTITO

Resta sempre consentio il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. L’ordinanza della Regione conferma inoltre sempre l'uso dell'autocertificazione.

SCARICA IL MODULO PER L'AUTOCERTITICAZIONE

SCUOLA

È infine fortemente raccomandato lo svolgimento dell'attività didattica con modalità a distanza negli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.

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