Tasse, la stangata di novembre: il calendario fiscale, le scadenze e le imposte da pagare entro la fine del mese

Numerosi gli appuntamenti con il fisco che graveranno questo mese sui contribuenti

Tasse, la stangata da novembre: il calendario fiscale, le scadenze e le imposte da pagare
Tasse, la stangata da novembre: il calendario fiscale, le scadenze e le imposte da pagare
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Venerdì 3 Novembre 2023, 14:34

Nel mese di novembre cadono diverse scadenze per alcune imposte e altri adempimenti fiscali ai quali i contribuenti dovranno provvedere. Molti appuntamenti saranno concentrati alla metà del mese: una vera e propria stangata per i contribuenti.

Vediamo allora nello specifico le date del calendario fiscale e quali sono le imposte da pagare. 

Le scadenze del 15 novembre

A metà mese gli appuntamenti saranno principalmente 2. Il 15 novembre è infatti l'ultimo giorno per provvedere a due scadenze:

- richiedere il pagamento a rate del canone Rai;
- versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti.

Per quanto riguarda il canone Rai, entro il 15 novembre i titolari di reddito di pensione non superiore a 18mila euro annui devono inoltrare al proprio ente pensionistico la richiesta di effettuare il pagamento del canone.

Per quanto riguarda la seconda imposta, sempre entro il 15 novembre i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2021. Necessario inoltre anche il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2022.
Infine, i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.

Le scadenze del 16 novembre: la stangata

Numerose le scadenze del 16 novembre. Entro questa data bisognerà provvedere ai seguenti appuntamenti:

- I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di ottobre. I


- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici relativi al mercato immobiliare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di ottobre relativi a contratti di locazione breve


- I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della 9° rata dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2,64% mensile a titolo di interessi.


- I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre; i contribuenti Iva trimestrali naturali o “speciali” devono versare l’imposta relativa al terzo trimestre

- Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre;


- I soggetti Iva che, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (che può essere una piattaforma o mezzi similii), si occupano di facilitare le vendite a distanza di cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono liquidare e versare l’Iva relativa al mese precedente;


- Le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone 

Le scadenze della fine di novembre 

Ma le scadenze non sono finite qui: numerosi anche gli appuntamenti per la fine mese.Già a partire dal 20 novembre, le imprese elettriche dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di ottobre. 

Entro il 30 novembre:

- I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a essi equiparati nonché dell’Irap devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all’anno 2023


- I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi SC 2023 e Irap 2023, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires - e relative addizionali e maggiorazione - e Irap relativo all’anno 2023

- I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto per l’anno d’imposta 2023

- Gli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Il modello è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati. Questo adempimento riguarda sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

- I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nei territorio dello Stato relative al mese di ottobre.

- Gli enti associativi, interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2023, ma che non hanno trasmesso il modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione, devono presentarlo avvalendosi della remissione in bonis. 

- I contribuenti non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono provvedere al versamento della 6° rata delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%.

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