Pensione anticipata, cambia la domanda per Quota 103 e Opzione donna: le nuove modalità

Il sistema per la presentazione delle domande di pensione è stato migliorato

Pensione anticipata, cambia la domanda per Quota 103 e Opzione donna: le nuove modalità
Pensione anticipata, cambia la domanda per Quota 103 e Opzione donna: le nuove modalità
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Venerdì 2 Febbraio 2024, 10:28

Novità per la pensione anticipata. L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 con le indicazioni per presentare richiesta per Quota 103 e Opzione donna. Il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione delle domande per queste tipologie di pensione.

Come presentare domanda

Le domande si presentano:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le istanze coinvolte

1) la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2) la presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n. 213/2023, che modifica l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

3) l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023.

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