Opzione donna, i requisiti per la pensione anticipata e come fare domanda: la circolare dell'Inps

Nel documento i requisiti, le condizioni e le destinatarie della misura oltre alla modalità di domanda del trattamento e i termini di decorrenza

Opzione donna, i requisiti per la pensione anticipata e come fare domanda: la circolare dell'Inps
Opzione donna, i requisiti per la pensione anticipata e come fare domanda: la circolare dell'Inps
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Martedì 7 Marzo 2023, 17:46

Regole, requisiti e documentazione per Opzione Donna : l'Inps il 6 marzo con la circolare n.25 ha pubblicato le istruzioni di accesso alla pensione anticipata con la misura 2023. Nel documento i requisiti, le condizioni e le destinatarie della misura oltre alla modalità di domanda del trattamento e i termini di decorrenza.  

I requisiti

Possono accedere alla pensione anticipata con Opzione donna chi entro il 31 dicembre 2022 abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni (requisito ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni, con riduzione massima anche senza figli per gli esuberi da imprese in crisi) e che si trovino in una delle condizioni previste dalla Manovra. 

Chi può fare richiesta

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna qualora si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

a)   assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il successivo paragrafo 2.1);

b)   hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c)   sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. il successivo paragrafo 2.2).

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico. 

I caregiver

Per i caregiver familiari il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza secondo la definizione di cui alla circolare del Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2010: si ritiene sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento);

i sei mesi di assistenza devono intendersi continuativi;

lo status di persona con disabilità grave della persona assistitita si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale o della sentenza o data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere da una data anteriore;

per la condizione di assistenza ad un parente di secondo grado, un esempio è la nuora che assiste una persona che non ha (assenza, decesso, abbandono, separazione) genitori o partner, li ha ma hanno più di 70 anno, li ha ma sono affetti a loro volta da patologie invalidanti, per le quali si fa riferimento a quelle dell’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278.

La decorrenza

Alla pensione anticipata con la formula di Opzione Donna si applicano una finestra mobile prima della decorrenza effettiva del trattamento, che si consegue una volta decorsi:

12 mesi dalla maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei dipendenti;

18 mesi dalla maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali degli autonomi.

La decorrenza pensionistica non può essere comunque anteriore al:

1° febbraio 2023, per le dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive,
2 gennaio 2023, per le dipendenti la cui pensione è liquidata dalle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM il trattamento pensionistico, rispettivamente, decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.

La pensione con Opzione Donna si può richiedere anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni di accesso alla data della domanda.

Per tutti gli altri eventuali dubbi applicativi, si rimanda alle circolari n. 11/2019 e n. 18/2020.

I documenti

Chi vuole accedere a Opzione donna deve allegare la relativa documentazione che dimostra i requisiti.

I caregiver devono compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge, riportandone i dati anagrafici, gli estremi del verbale e il relativo documento, se non in possesso dell’Inps.

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