«La polizza è autentica», assolto l’assicuratore. La Corte di Appello di Ancona conferma il tribunale ascolano

«La polizza è autentica», assolto l’assicuratore. La Corte di Appello di Ancona conferma il tribunale ascolano
«La polizza è autentica», assolto l’assicuratore. La Corte di Appello di Ancona conferma il tribunale ascolano
di Luigi Miozzi
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Giovedì 21 Marzo 2024, 03:30 - Ultimo aggiornamento: 12:10

ASCOLI Aveva denunciato il suo assicuratore sostenendo che la polizza della sua auto fosse falsa e che avesse incassato indebitamente il premio. A distanza di circa sei anni, la corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di assoluzione che era stata pronunciata dal tribunale di Ascoli ma che era stata impugnata dalla parte offesa. Corte d’appello che ha scagionato l’imputato da ogni accusa confermando il difetto di querela.

I fatti

Tutto ha inizio nel 2018 quando un giovane ascolano si rivolge ad un agente assicurativo per stipulare la polizza della sua Bmw.

Il costo è di poco superiore ai 300 euro per la copertura semestrale del veicolo. Ma qualcosa non convince il contraente che ritiene la polizza falsa, per cui si reca dai carabinieri per denunciare l’assicuratore. Di conseguenza prende il via il procedimento penale nei confronti del professionista. Già nel corso delle udienze del processo di primo grado, il suo difensore, l’avvocato Alessio Giammarino (in foto), nel sostenere che la polizza fosse autentica e regolarmente valida, aveva anche sollevato il difetto di querela. Tesi accolta dal giudice del tribunale di Ascoli che, nel 2021, riconoscendone la correttezza, prosciolse l’assicuratore dalle accuse mosse nei suoi confronti poiché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. A questo punto la Procura decise di non ricorrere in Appello, cosa che invece fece la parte offesa che, tramite l’avvocato di fiducia, decise di impugnare la sentenza di primo grado. Ora, è arrivato anche il pronunciamento dei giudici ancontenetani che hanno confermato la sentenza di assoluzione e condannato la parte offesa al pagamento delle ulteriori spese processuali.

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