Pesaro, anello rovente sul braccio della compagna: Tar conferma bocciatura

Pesaro, anello rovente sul braccio della compagna: Tar conferma bocciatura
PESARO - Scalda un anello con l’accendino in classe e poi lo posa sul braccio di una compagna. La scuola non ammette il ragazzo allo scrutinio finale e i genitori ricorrono...

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PESARO - Scalda un anello con l’accendino in classe e poi lo posa sul braccio di una compagna. La scuola non ammette il ragazzo allo scrutinio finale e i genitori ricorrono al Tar che però lo rigetta per la gravità del gesto dello studente. E’ successo lo scorso giugno alla fine dell’anno scolastico in istituto superiore.

In pratica il ragazzo, «durante la visione di un filmato in classe e dopo essersi arbitrariamente spostato dal primo banco in un posto in ultima fila» aveva arroventato un anello di metallo «con un accendino portato a scuola di nascosto, posandolo prima sul ginocchio di un compagno e poi, ripetendo il gesto, sul braccio di una compagna, provocandole un arrossamento».
 
Il ragazzo non è stato ammesso allo scrutinio finale e quindi praticamente costretto a ripetere l’anno e i genitori hanno impugnato il provvedimento facendo ricorso. La famiglia in particolare lamenta, in primo luogo, «la violazione del regolamento di disciplina dell’Istituto, nella parte in cui non contempla la sanzione dell’esclusione dallo scrutinio finale».
Secondo la famiglia «la sanzione, oltre a non essere stata adeguatamente motivata, non sarebbe rispettosa dei principi di proporzionalità e gradualità, dal momento che l’allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale costituirebbe l’extrema ratio, giustificata in presenza di fatti di particolare gravità non sussistenti nel caso in esame». Ma per il Tar il ricorso è «infondato e da respingere» perché la scuola «ha fatto applicazione, nella scelta della sanzione all’articolo 3 del codice di comportamento degli alunni, che si riferisce alle ipotesi di “reati che violino la dignità e il rispetto della persona oppure costituiscano pericolo per l’incolumità delle persone”». Per il Tar inoltre «si osserva che legittimamente la scuola, nell’ambito della discrezionalità che le è propria anche in ordine alla valutazione della gravità del comportamento sanzionabile ha ritenuto che il gesto commesso dall’alunno, possa essere considerato un atto di violenza connotato da una certa gravità, ciò non solo perché detto gesto è di per sé potenzialmente in grado di provocare effetti dannosi alla persona (ad esempio, scottature con segni indelebili), ma anche perché l’utilizzo dell’accendino (portato a scuola di nascosto) da parte di un minore è un fatto idoneo a destare allarme sociale, specie per le conseguenze pericolose di un uso distorto del mezzo nelle mani di un ragazzino ancora in tenera età e non del tutto consapevole».

Viene citato anche che il ragazzo «generalmente si comporta in maniera non adeguata e senza il dovuto rispetto delle cose e delle persone, reagendo con difficoltà alle situazioni di conflitto». Un provvedimento che «deve mirare a far acquisire all’alunno consapevolezza, anche per il suo futuro, del fatto che ogni atto compiuto non conforme alle regole determina conseguenze più o meno gravi e comporta sempre una responsabilità diretta e personale». Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico