Il tempo degli stipendi versati in contanti è finito. Non per tutti, per il momento. Ma per gran parte del mondo del lavoro sì. Dal primo luglio, per effetto di una...
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CONTRO LE FRODI
La regola generale, in ogni caso, è chiarissima: dal prossimo mese le retribuzioni, ma anche gli eventuali anticipi o acconti, dovranno essere versati via bonifico bancario o postale, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso sportello bancario, emissione di un assegno, pena sanzione da mille a 5 mila euro, che può essere ridotta di un terzo, pagando entro 60 giorni dal verbale di contestazione. L'Ispettorato del Lavoro, a fine maggio, ha fissato anche le modalità che saranno adottate per contestare la violazione del pagamento degli stipendi esclusivamente con strumenti tracciabili. L'elemento curioso della riforma che è che la novità entra in vigore proprio nelle settimane in cui, dopo il botta e risposta tra i due vicepremier Salvini e Di Maio, si torna a discutere dell'opportunità o meno di porre limiti all'uso dei contanti. La misura, come aveva spiegato la promotrice Titti Di Salvo del Pd, punta a «prevenire gli abusi» ed evitare le «truffe» delle false buste paga, cioè il fenomeno per cui imprenditori scorretti, al fine di frodare fisco e Inps, corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla busta paga magari sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione. In questa direzione va anche la precisazione che la sola firma della busta paga da parte dei lavoratori non costituisce più prova del pagamento dello stipendio. Si tratta, come sottolineava Di Salvo, che aveva presentato anche una proposta di legge in materia, «di una norma a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche delle imprese corrette che devono combattere contro la concorrenza sleale di chi, scaricando falsi costi per il personale, accumula utili extra bilancio». Il nuovo obbligo si applica a «ogni rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa», quindi anche ai contratti a tempo determinato, ai contratti part time, alle collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro a intermittenza o a chiamata e a tutti i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.
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Corriere Adriatico