ROMA - Scatta la rottamazione delle cartelle esattoriali. Gli uffici di Equitalia all’apertura avranno a disposizione i moduli per richiedere la «definizione...
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Adesione. Dovrà essere fatta entro il 23 gennaio con il modulo messo a punto da Equitalia. La consegna dovrà essere fatta presso gli uffici della concessionaria oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della società. Sul modulo di adesione, che ha il codice “DA1” i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi carichi) per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento (in unica soluzione o dilazionato). C’è poi la parte relativa agli eventuali giudizi pendenti, ai quali occorre rinunciare.
Rottamazione. Vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia.
Calcolo. Dopo l’adesione entro il 24 aprile il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Invierà anche i bollettini:
Attenti alle rate. Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
Domiciliazione. Il versamento della ‘cartella scontatà potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati.
Chi ha già pagato in parte. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla definizione agevolata. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano.
Ganasce fiscali. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le azioni esecutive del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate. I limiti. La rottamazione non vale per l’Iva all’importazione, ma anche perle multe Ue e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico