Imu sulla seconda casa: quando non si paga, la scadenza e la procedura per ottenere l'esenzione

I coniugi con doppia residenza non devono pagare l'Imu, quindi sono esentati dal prossimo pagamento del 18 ottobre, ma devono dimostrare al Fisco che abitano effettivamente in case diverse

Un contratto di compravendita per una casa
Un contratto di compravendita per una casa
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Martedì 12 Dicembre 2023, 16:49

Ci sarà tempo fino a lunedì prossimo, 18 dicembre, per pagare la seconda rata dell'Imu, con l’eventuale conguaglio dell’imposta dovuta per il 2023. La scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide, infatti, con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. Ma occhio anche alle esenzioni. In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

Non dovranno pagare i coniugi con due residenze diverse, ma la circostanza deve essere dimostrata al Fisco, altrimenti il versamento va effettuato. Vediamo quindi nel dettaglio come provarlo senza rischiare di dover pagare lo stesso quanto in teoria non sarebbe dovuto.

Cos'è l'Imu e chi la paga

L'Imu, imposta municipale propria, è stata introdotta, in via sperimentale, nel 2012 in sostituzione dell’Ici, ed è stata poi accomunata ad altri tributi locali nella Iuc poi abolita. Attualmente è disciplinata dall’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) ed è applicata in tutti i Comuni dello Stivale, fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In via generale l’Imu è dovuta per il possesso di:

  • fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (e assimilate) e loro pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Di regola, il tributo è pagato dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti al versamento dell’imposta, inoltre: il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, e il locatario per i fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. Niente Imu, invece, per l’occupante dell’immobile.

Chi decide le aliquote

A decidere le aliquote sono i Comuni. La disciplina fissa misure standard di tassazione per ogni tipologia di immobile. I Comuni sono però liberi di applicare, entro determinati limiti, le aliquote più alte o più basse approvate con delibere comunicate e pubblicate obbligatoriamente sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno. Le delibere sono consultabili, per Comune o area geografica, nella sezione dedicata del sito del Mef, in caso di mancata pubblicazione nei termini restano in vigore le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

Quest’ultima regola cambierà dal 2025 (e non più dal 2024 in seguito alla proroga prevista dal decreto “Milleproroghe”), da quando, cioè, entreranno in vigore le disposizione previste dal Dm 7 luglio 2023, che individua, come previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 756 e 757), i beni per quali gli enti locali potranno applicare aliquote diversificate e delinea le modalità di elaborazione e trasmissione dell’apposito prospetto al dipartimento delle Finanze. Con il nuovo sistema, in mancanza della pubblicazione delle aliquote deliberate da Comuni, saranno applicate le percentuali standard fissate per legge e non più quelle dall’anno precedente (vedi articolo “Obbligo di Prospetto aliquote Imu prorogato all’anno d’imposta 2025”.

Le esenzioni

Ecco chi è esentato dal versamento. Ecco l'elenco degli immobili:

  • appartenenti agli enti statali e pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • con destinazione a usi culturali (articolo 5-bis, Dpr n. 601/1973);
  • destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • di proprietà della Santa sede nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano;
  • appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali;
  • posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012.

Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
  • situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Mef n. 9/1993;
  • situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa costruttrice. Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.

Imu, non pagano i coniugi con doppia residenza

Quanto ai coniugi e alla doppia residenza,l'idea di fondo è che per quanto riguarda i versamenti spontanei effettuati dai contribuenti le amministrazioni devono verificare con attenzione il criterio della dimora abituale. Con la sentenza n. 209 del 13 ottobre, 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in vigore dal 2011 che, per le coppie sposate o unite civilmente con residenze in abitazioni differenti, limitava l'esenzione ad una delle due case, ossia, quella in cui risiedeva il possessore e il suo nucleo familiare.

Ora, con le nuove indicazioni sono arrivate un anno fa dall'Ifel, fondazione che fa capo all'associazione dei Comuni italiani (Anci). non basta quindi la semplice residenza anagrafica: gli interessati dovranno dimostrare che negli immobili in questione ci vivono davvero. Un atteggiamento richiesto dalla stessa Corte costituzionale, ma che dal punto di vista dei Comuni è giustificato anche dalla «necessaria salvaguardia dell'equilibrio dei bilanci».

Si tratta insomma di contenere le dimensioni della falla che potrebbe aprirsi nelle casse degli enti. E andare a distinguere con molta attenzione tra situazioni molto diverse tra loro: quella in cui i coniugi abitano effettivamente in case diverse per una parte consistente dell'anno, per motivi ragionevoli come quelli legati al lavoro, e quella in cui la residenza differenziata è solo formale e non corrisponde alla realtà.

L'idea di fondo è che per quanto riguarda i versamenti spontanei effettuati dai contribuenti le amministrazioni dovranno verificare con attenzione il criterio della dimora abituale. Non basterà quindi la semplice residenza anagrafica: gli interessati dovranno dimostrare che negli immobili in questione ci vivono davvero. Un atteggiamento richiesto dalla stessa Corte costituzionale, ma che dal punto di vista dei Comuni è giustificato anche dalla «necessaria salvaguardia dell'equilibrio dei bilanci». Si tratta insomma di contenere le dimensioni della falla che potrebbe aprirsi nelle casse degli enti. E andare a distinguere con molta attenzione tra situazioni molto diverse tra loro: quella in cui i coniugi abitano effettivamente in case diverse per una parte consistente dell'anno, per motivi ragionevoli come quelli legati al lavoro, e quella in cui la residenza differenziata è solo formale e non corrisponde alla realtà.

Come dimostrare di avere due residenze diverse

Ecco allora che i cittadini saranno avvisati della necessità di accompagnare le richieste di rimborso con le necessarie pezze d'appoggio. Quali? L'Ifel fa una serie di esempi. Si va dai consumi effettivi delle utenze di luce acqua e gas, alla scelta del medico di famiglia nel luogo in cui si trova l'immobile, fino all'iscrizione a scuole o istituti di istruzione nelle vicinanze nel caso di presenza di figli. Per quanto riguarda i rifiuti, si consiglia di presentare la dichiarazione relativa alla Tari o alla tariffa corrispettiva applicata da alcuni Comuni, quella che si basa sulla quantità effettivamente prodotta. In quest'ultima situazione entreranno in gioco anche le rilevazioni dei gestori, e quindi in sostanza il volume della spazzatura. L'onere della prova insomma è sul contribuente, che dovrà fornire tutta questa documentazione e non solo la dimostrazione del pagamento dell'Imu (che peraltro già risulta al Comune). Dopo di che l'amministrazione potrà fare comunque ulteriori verifiche, sia sul piano anagrafico sia su quello dei consumi relativi alle utenze. Altri controlli potranno scattare per accertare se gli immobili risultano per caso affittati.

Ci sono poi eventualità diverse che vengono prese in considerazione nella nota dell'Ifel. Sono quelle in cui il versamento è avvenuto non nelle scadenze previste (metà giugno e metà dicembre per le due rate Imu) ma più tardi, a seguito di ravvedimento operoso, oppure è scattata un'attività di accertamento da parte delle amministrazioni. Per il ravvedimento operoso (spontaneo o su invito del Comune) si suggerisce agli enti locali di restituire sia l'imposta versata sia la sanzione aggiuntiva, perché quest'ultima era stata corrisposta per la violazione di una norma che però a seguito del pronunciamento dei giudici costituzionali è diventata illegittima. Naturalmente sempre che sia verificato il criterio della dimora abituale.

I possibili accertamenti

Indicazioni particolari sono quelle relative all'attività di accertamento, ovvero ai casi in cui il Comune si è messo a caccia del cittadino presunto evasore dell'Imu. La differenza fondamentale è tra accertamento definitivo e non definitivo. Nel primo caso l'amministrazione potrà procedere all'annullamento e all'eventuale rimborso (se il pagamento è avvenuto). Se invece gli accertamenti sono definitivi il rimborso non è dovuto qualora ci sia stata una sentenza passata in giudicato, mentre resta possibile (a discrezione dell'amministrazione stessa) nel caso di accertamento definitivo per mancata impugnazione da parte dell'interessato. Infine se ci sono liti giudiziarie pendenti viene consigliato ai Comuni di rinunciare, perché il giudice applicherebbe d'ufficio la disciplina che risulta dalla decisione della Consulta.

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