Parlamento, i sindaci pronti a candidarsi devono dimettersi entro 7 giorni dallo scioglimento delle Camere

Parlamento, i sindaci pronti a candidarsi devono dimettersi entro 7 giorni dallo scioglimento delle Camere
ANCONA Sullo sfondo della volata verso il Parlamento, si innesta anche il punto interrogativo che aleggia sulle teste dei sindaci. Un discorso che, in casa Pd, riguarda in...

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ANCONA Sullo sfondo della volata verso il Parlamento, si innesta anche il punto interrogativo che aleggia sulle teste dei sindaci. Un discorso che, in casa Pd, riguarda in particolare i primi cittadini di Ancona e Pesaro, Valeria Mancinelli e Matteo Ricci, nomi forti che il partito potrebbe decidere di spendere in questa tornata. Si vota il 25 settembre, ma per le fasce tricolore che guidano Comuni di oltre 20mila abitanti e che volessero candidarsi per un posto alla Camera o al Senato, c’è una scadenza ancora più impellente che cade la prossima settimana e, precisamente, giovedì 28.

 

Secondo la legge, infatti, dal momento in cui viene pubblicato il decreto di scioglimento delle Camere firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, i sindaci hanno sette giorni per decidere se dimettersi e dichiararsi eleggibili per una corsa alle elezioni politiche. 


Il Testo unico


Lo stabilisce il Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, le cui regole sono richiamate anche dall’analogo Testo unico sull’elezione del Senato. Si tratta della norma che dichiara l’ineleggibilità dei sindaci delle città con una popolazione superiore ai 20mila abitanti. Prescrizione che decade solo in caso di dimissioni dall’incarico 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura. Ma nella contingenza specifica delle elezioni anticipate, come nel caso della chiamata alle urne del 25 settembre, l’ultimo comma dell’articolo 7 della legge stabilisce che, «in caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». E dunque giovedì 28. I sindaci hanno perciò meno di una settimana per decidere se dimettersi e dichiararsi eleggibili per uno scranno in Parlamento o restare a ricoprire il loro ruolo ed attendere il prossimo giro.

 

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Corriere Adriatico