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MACERATA Prima esclusi dai concorsi, poi ammessi con riserva e, successivamente esclusi, per questo non ammessi nelle graduatorie relative agli insegnanti: sono i provvedimenti di Ministero dell’Istruzione e dell’Università e di Uffici scolastici regionali di varie Regioni in relazione ad un centinaio di laureati che hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori all’estero. Una situazione che dura da parecchi anni e che sta trovando ora una definizione grazie a due avvocati del foro di Macerata, Fabio e Leonardo Pierdominici.
La vicenda
Diversi i provvedimenti di riammissione dopo una lunghissima serie di ricorsi sia in sede centrale (contro il Miur) che locale (verso gli uffici scolastici regionali). Gli ultimi due casi riguardano altrettante sentenze del Tar delle Marche che danno ragione ai ricorrenti, due laureati che avevano partecipato ad un concorso per insegnanti in Filosofia e Storia nelle Marche. Si tratta - come si legge sul sito web del Tribunale amministrativo - di Laura Cantò, residente in provincia di Pescara, e Jacopo Quirini di Fabriano. Entrambi sono stati riammessi nella graduatoria per un posto di insegnante nelle scuole superiori, con sentenza del Tar. «Parliamo di persone laureate in Italia e che poi sono stati abilitate all’insegnamento con titolo professionale ottenuto in Bulgaria – spiega l’avvocato Fabio Pierdominici –.
I pronunciamenti
Inoltre viene precisato che le medesime sentenze hanno accolto i ricorsi «avverso ulteriori atti quali l’esclusione di taluni appellanti dalle procedure concorsuali per mancanza dell’abilitazione, nonché le richieste di accertamento del diritto al riconoscimento dell’abilitazione nelle classi ivi indicate». In particolare, «il giudice di appello, ritenendo che il Ministero avrebbe dovuto accertare i presupposti per l’accoglimento delle rispettive domande di riconoscimento mediante valutazione della qualificazione attestata dai diplomi, dei certificati e degli altri titoli, ha annullato i dinieghi di riconoscimento e le conseguenti esclusioni dalle procedure concorsuali impugnati in primo grado». In sostanza, riportate le decisioni del Consiglio di Stato. Disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Corriere Adriatico