Superbonus e cessione del credito, sanatoria in scadenza: quanto si paga e come aderire

Il prossimo 30 novembre scadono i termini per la sanatoria sul Superbonus. Vale per chi non ha inviato entro lo scorso 31 marzo la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022

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Mancano solo pochi giorni alla scadenza della sanatoria del Superbonus 110%. Si tratta della cosiddetta "remissione in bonis" per chi non ha inviato entro lo scorso 31...

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Mancano solo pochi giorni alla scadenza della sanatoria del Superbonus 110%. Si tratta della cosiddetta "remissione in bonis" per chi non ha inviato entro lo scorso 31 marzo la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022. Chi ha già fatto la pratica, ma ha versato solo 250 euro una tantum di sanzione può integrare il dovuto. Il termine è fissato al 30 novembre ed è tassativo per tutti: non c’è quindi spazio per l’invio tardivo. Chiunque vuole aderire deve pagare la sanzione da 250 euro. Vediamo nel dettaglio come funziona l'intervento e chi riguarda.

 

 

Chi è coinvolto e come funziona

La scadenza ultima per la trasmissione delle comunicazioni di cessione dei crediti è il 30 novembre visto che non si rileva per la remissione in bonis la possibilità di presentare la dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal termine ordinario. Come poi è stato precisato dalla circolare 27/E del 7 settembre 2023, la sanzione va pagata per ciascuna comunicazione da trasmettere online all'Agenzia delle Entrate. 

I soggetti che hanno già proceduto con la remissione in bonus, versando solo 250 euro pur avendo varie comunicazioni da sanare, ora possono pagare l'importo mancante anche dopo la presentazione delle comunicazioni. Ma il saldo dell’ammontare dovuto deve avvenire sempre entro il 30 novembre.

 

 

I due tipi di sanatoria sul Superbonus

Per la cessione del credito legato alle agevolazioni edilizie come il Superbonus esistono due tipi di remissione in bonis. C'è la remissione in bonis “ordinaria” che si applica per tutte le tipologie di adempimenti. Non ha limitazioni di carattere soggettivo per l’individuazione del possibile cessionario del credito, ma richiede che al 31 marzo 2023 sussistesse già un accordo fra cedente e cessionario.

Ce n'è poi un'altra introdotta quest'anno, che aiuta chi non è riuscito a concludere la cessione del credito entro il 31 marzo, vista la paralisi registrata sul mercato delle cessioni dei crediti.

Queste le condizioni:

  • Devono esserci tutti i requisiti per usufruire della detrazione di imposta sulle spese dell’anno di riferimento;
  • I contribuenti devono aver avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare quando questo deriva da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • Non devono esserci già attività di controllo per la spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire;
  • Deve essere stata versata la sanzione prevista da 250 euro.

 

 

Quando il concessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario

L'Agenzia ha specificato che la cessione del credito non chiede regole particolari da seguire per il perfezionamento: per poter accedere alla remissione in bonis “ordinaria” non è indispensabile avere un contratto con data certa, ma è sufficiente che le parti attestino che l’accordo già sussisteva alla scadenza prevista.

Per la remissione speciale, invece, la cessione del credito si può fare anche «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023», ma solo se il cessionario è un soggetto qualificato: deve essere una banca, un intermediario finanziario o una compagnia di assicurazione. Grazie a questa misura i committenti che sono riusciti a concludere un accordo di cessione con un istituto di credito o altro soggetto qualificato negli ultimi mesi, possono concludere la cessione.

 

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Corriere Adriatico