Bonus psicologo, come richiedere il contributo fino a 1.500 euro in base all'Isee dal 18 marzo: requisiti e importi

Bonus psicologo, come richiedere il contributo fino a 1.500 euro in base all'Isee dal 18 marzo: requisiti e importi
  Bonus psicologo al via. Dal lunedì 18 marzo (fino al 31 maggio 2024) sarà possibile presentare domanda - tramite servizio online o...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

 

Bonus psicologo al via. Dal lunedì 18 marzo (fino al 31 maggio 2024) sarà possibile presentare domanda - tramite servizio online o Contact center - per ottenere il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

 

Una misura che è stato resa strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’Isee del richiedente.

 

Requisiti

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

  • residenza in Italia
  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La conguità del contributo è stabilità poi in base al reddito.

 

Importi

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’Isee del richiedente.

L’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  1. con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  2. con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  3. con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

 

Domande

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: 

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

 

Isee

Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda. Nel caso di Isee contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’Iseedifforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

Il richiedente, nel caso di attestazione Isee rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’Isee attraverso le tre modalità alternative previste:

  1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

 

Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico