ROMA - Non tutte le ciambelle riescono con il buco e lo stesso vale anche per le multe che nel caso in cui contengano vizi di forma potrebbero risultare illegittime. Come...
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Sono vizi di forma l'omessa indicazione della data e dell'ora in cui è avvenuta l'infrazione o la loro indicazione errata; la mancata esposizione dei fatti contestati; l'errata indicazione dell'autorità competente per il ricorso; l'errata indicazione della norma violata o della sanzione da pagare.
La presenza di un vizio di forma, in realtà, non comporta l'automatico annullamento di un verbale. Tale ipotesi, si concretizza quando l'errore comporta una compromissione dei diritti del contravventore. Ad esempio, in caso di mancata indicazione della data di contestazione della violazione o ancora quando l'infrazione non è coerente con la via riportata con il verbale.
La nullità, invece, non si verifica quando eventuali errori non ledono il diritto di difesa del sanzionato e sono compensati da altri elementi contenuti nel verbale. L'esempio classico, ricorda studiocataldi.it, è quello dell'errata indicazione della data di nascita del contravventore, compensata dalla corretta indicazione del codice fiscale.
La mancata o non corretta indicazione della norma violata non comporta la nullità della contestazione se -come ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza numero 11421/2009- nel verbale è indicato il fatto contestato in maniera completa ed esauriente, sono state date informazioni sul pagamento in misura ridotta e non è quindi stato leso il diritto di difesa dell'automobilista.
Se il verbale è affetto da un vizio di forma rilevante, è possibile ricorrere o al Giudice di Pace (nel termine di 30 giorni e pagando contributo unificato e, se la somma contestata supera un certo importo, marca da bollo) o al Prefetto (nel termine di 60 giorni e senza alcun costo) per farne dichiarare la nullità. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico