Incendio allo stadio di Rimini: il giudice sportivo chiude la curva nord del Curi

L'incendio del materassino a Rimini
Un turno di chiusura. La curva nord in occasione della gara interna con la Torres, non di quella di domenica prossima con il Sestri Levanti, resterà chiusa. Lo ha deciso il...

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Un turno di chiusura. La curva nord in occasione della gara interna con la Torres, non di quella di domenica prossima con il Sestri Levanti, resterà chiusa. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo i fatti di sabato scorso a Rimini, quando un fumogeno lanciato dal settore ospiti in cui erano presenti gli otre quattrocento tifosi biancorossi ha causato l'incendio di un materassino per il salto in alto. Incendio che ha costretto l'arbitro a sospendere la partita per oltre dieci minuti, vista anche l'assenza dei vigili del fuoco che quindi non hanno potuto subito spegnere le fiamme.

Questo il dispositivo

«Il Giudice Sportivo, rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue: 1. i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell’incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all’interno dello stadio);

2. le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino; Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; - ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più settori privi di spettatori, -rilevato che dalla richiamata relazione e dalla successiva integrazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Nord; ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo

L'ammenda

- delibera di sanzionare la Società PERUGIA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative».

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Corriere Adriatico