Sacra Rota, come avviare
una causa di annullamento

Monsignor Luigi Conti
Monsignor Luigi Conti
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Lunedì 17 Marzo 2014, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 10 Maggio, 11:04
FERMO - Inaugura il 19 marzo - alle 9.30, a Villa Nazareth, auditorium “A. Marziali”, via San Salvatore, 6 - l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno. Dopo il saluto dell'arcivescovo monsignor Luigi Conti, si terrà la relazione di don Mario Colabianchi, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno. Prolusione del cardinale Giuseppe Versaldi, presidente della Prefettura Affari Economici della Santa Sede.



Ecco un vademecum per avviare una causa di annullamento.



1. Come si dà inizia ad un processo di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno? Qual è l'iter di una causa matrimoniale?



Papa Pio XI, con il motu proprio Qua cura dell’8 dicembre 1938, istituisce diciotto Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani, tra i quali il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno consede a Fermo, aventi competenza esclusiva sulle cause matrimoniali. Non tutti sono a conoscenza della loro esistenza né che, ad esempio, chiunque può adire il Tribunale Ecclesiastico affinché sia accertata l'eventuale invalidità del proprio vincolo matrimoniale. Non è condizione necessaria che sia intervenuta una sentenza di separazione legale, anche se si considera opportuno che ci sia stato un provvedimento del giudice civile a definire i rapporti tra i due coniugi.

La normativa codiciale (cann. 1400-1656 e specialmente cann. 1671-1691) e l’istruzione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi Dignitas connubii (del 2005) presentano il quadro normativo essenziale di riferimento per lo svolgimento delle cause matrimoniali.

Preliminare al processo si pone la consulenza iniziale. Essa è compiuta dai patroni stabili, che, nel Tribunale Piceno, sono due. Tale consulenza, del tutto gratuita, ha lo scopo di verificare la sussistenza o meno di una possibile nullità del matrimonio, l’individuazione degli eventuali capi di nullità, il foro competente, l’eventuale aiuto per la preparazione del libello e dei documenti da allegare al medesimo. Le fasi principali del processo si possono così riassumere.



1) La fase introduttoria

A. Viene individuato il Tribunale competente a trattare la causa di nullità, di norma quello del luogo della celebrazione del matrimonio o del domicilio della parte convenuta; eventualmente anche quello del domicilio della parte attrice o del luogo in cui si trovano la maggior parte delle prove. Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Piceno ha competenza a giudicare le cause di nullità matrimoniale per tutte le Diocesi della Regione Ecclesiastica Marche;



B. La causa viene introdotta depositando un libello, nel quale viene riassunta, a grandi linee, la vicenda pre-matrimoniale e coniugale, e sono indicati i capi di nullità invocati, insieme ad alcuni documenti (quali l'atto di matrimonio e certificati vari). Il coniuge che introduce la causa di nullità (parte attrice), può essere assistito dal patrono stabile, messo a disposizione dal Tribunale, o da un avvocato "di fiducia", da scegliersi tra quelli iscritti all’Albo del Tribunale Ecclesiastico o tra gli avvocati del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Nel caso in cui i fedeli si rivolgano ai patroni stabili per avvalersi, su richiesta scritta e motivata, del loro patrocinio nella causa matrimoniale, non sono gravati da onorari di avvocato né in primo né in secondo grado di giudizio.



C. Dopo la presentazione e l’iscrizione della pratica a ruolo con assegnazione di un numero progressivo nell’anno in corso, il Preside del Tribunale Piceno emette un decreto di ammissione del libello e costituisce il Tribunale, cioè il collegio giudicante, formato da tre giudici, che esamineranno la causa; viene designato il difensore del vincolo (una sorta di pubblico ministero, incaricato di evidenziare al collegio giudicante tutti gli elementi a sostegno della validità del vincolo matrimoniale). Viene citato l’altro coniuge (parte convenuta), con la richiesta di esprimere quella che sarà la sua posizione in giudizio: consentire alla richiesta, consentire ai capi di nullità addotti, opporsi, costituirsi in giudizio, rimettersi alla giustizia del Tribunale. Si dà inizio al processo.



E. Avviene, quindi, la “concordanza del dubbio”, cioè la determinazione e la fissazione (peraltro modificabile nel corso del processo) dei motivi giuridici per i quali si domanda la nullità e sui quali, quindi, si dovrà indagare.





2) La fase istruttoria.

Inizia, quindi, la raccolta delle prove, sotto la guida del giudice istruttore. Esse possono essere proposte dalle parti o anche cercate e acquisite d’ufficio dal giudice: deposizione delle parti e dei testi e relativa acquisizione di “testimoniali”; eventuale documentazione; eventuali perizie di parte e/o d’ufficio; presunzioni.



3) La fase discussoria.

a. Raccolte tutte le prove, si compie la pubblicazione degli atti, tramite un decreto del giudice: alle parti, ai loro avvocati e al difensore del vincolo è data facoltà di prendere visione degli atti, con un effettivo esercizio del diritto di difesa. Si possono eventualmente avanzare ulteriori richieste istruttorie, che saranno valutate dal giudice.

b. Quando si ritiene che la causa sia stata sufficientemente istruita, si giunge alla “conclusione in causa”: le parti, generalmente tramite gli avvocati, espongono per iscritto, con facoltà di replica, le proprie argomentazioni a favore o contro la dichiarazione di nullità.



4) La fase decisoria.

Si riunisce il collegio dei tre giudici, i quali possono dichiarare la nullità del matrimonio solo se hanno raggiunto, almeno a maggioranza, la certezza morale della stessa, ossia quando «resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario» (DC art. 247 § 2). La sentenza, debitamente motivata in diritto e in fatto, deve essere redatta entro un mese.

5) Se la sentenza è affermativa, dichiarando la nullità del matrimonio nel caso, l’appello è doveroso e la causa è inviata d’ufficio al Tribunale di secondo grado: nel caso del Tribunale Piceno, è competente il Tribunale Etrusco, con sede a Firenze o, su richiesta, il Tribunale Apostolico della Rota Romana, Tribunale d’appello ordinario per tutti i fedeli che da qualsiasi parte del mondo volessero far trattare la loro causa in secondo grado da quel Tribunale apostolico. La conferma può aver luogo al termine di un particolare procedimento abbreviato; diversamente, la causa viene rinviata all’esame ordinario, durante il quale, solitamente, vengono acquisite nuove prove e al termine del quale il collegio giudicante emette la sentenza. Le cause giungono senz’altro al Tribunale Apostolico della Rota Romana in terzo grado, qualora ci siano state due sentenze difformi, una pro nullitate, cioè affermativa, e l’altra pro vinculo, cioè negativa. Se la decisione è negativa, dichiarando non constare la nullità del matrimonio nel caso, la causa è trasmessa al Tribunale superiore solo se espressamente appellata. Ottenuta la ratifica, cioè la conferma, da parte di quest’ultimo, della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, il procedimento può dirsi concluso. Solo la doppia sentenza conforme di nullità matrimoniale ha valore definitivo, costituisce decreto esecutivo e viene annotata a cura dell’Ordinario del luogo sul registro degli atti di matrimonio e di battesimo. Le parti, a questo punto, sono libere di passare a nuove nozze, a meno che il dispositivo della sentenza rechi la proibizione ad uno o ad ambo le parti di adire a nuove nozze, senza il permesso dell’Ordinario del luogo, se vi siano fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio. In quest'ultimo caso, la parte che intenda sposare nuovamente in Chiesa, deve previamente essere esaminata per ottenere l’autorizzazione e la rimozione del divieto impostogli.





2. Come partecipano i coniugi ai costi di una causa di nullità matrimoniale?



La dichiarazione di nullità del matrimonio è un aiuto pastorale per la vita cristiana dei fedeli. I vescovi italiani, pertanto, hanno stabilito una normativa che permetta di venire incontro ai fedeli, che si rivolgono ai Tribunali Ecclesiastici Regionali per la dichiarazione di nullità del loro matrimonio, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l’accesso ai Tribunali medesimi. Il costo che i coniugi (parti) devono sostenere per una causa di nullità riguarda due voci: il contributo richiesto dal Tribunale Ecclesiastico per la copertura, almeno parziale, delle spese processuali e l’onorario per il patrono, cioè l’esperto che lo assiste nell’introdurre la causa e nel corso del processo canonico. Il contributo economico che il Tribunale Ecclesiastico richiede per le spese processuali, a carico del coniuge che introduce la causa (parte attrice), è stato, attualmente, stabilito, dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I), nella misura di 525 euro. L'altro coniuge (parte convenuta) è tenuto a versare al Tribunale Ecclesiastico un contributo di concorso ai costi della causa pari a 262,50 euro, nel caso in cui nomini un patrono di fiducia o usufruisca dell’assistenza di un patrono stabile; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all'istruttoria senza patrocinio. Tali somme sono comprensive di ogni spesa - incluse perizie e rogatorie presso altri Tribunali Ecclesiastici - per i due gradi di giudizio (primo grado, a Fermo, e, secondo, a Firenze). È possibile la rateizzazione del previsto contributo. Inoltre, le parti che versano in condizioni di provata indigenza (adeguatamente documentata e attestata dal parroco) possono chiedere la riduzione del predetto contributo o l’esenzione dal versamento dello stesso. Per le parti che danno mandato ad un avvocato di fiducia (iscritto all’Albo del Tribunale Ecclesiastico o avvocato rotale) l’onorario è fissato dalla Cei, tra un minimo di 1.575 euro e un massimo di € 2.992 euro. A tali cifre vanno aggiunti gli accessori fiscali di legge e il rimborso delle spese vive sostenute. Il Tribunale ecclesiastico garantisce, attraverso due patroni stabili, una consulenza canonica previa e gratuita circa la propria situazione matrimoniale, mirata ad individuare le eventuali motivazioni che possano essere determinanti per la richiesta di nullità. I fedeli possono rivolgersi a tali patroni stabili anche per avvalersi, su richiesta scritta e motivata, del loro patrocinio nella causa matrimoniale; in tali casi, non sono gravati da onorari di avvocato né in primo né in secondo grado di giudizio.



3. Qual è il ruolo della "Rota Romana"?



Il Tribunale Apostolico della Rota Romana è, essenzialmente, un Tribunale di appello e giudica: a) in seconda istanza, le cause definite dai Tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;

b) in terza ed ulteriore istanza, le cause trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico d'appello. Giudica, però, anche in prima istanza le cause espressamente ad essa riservate, quelle che vengono ad essa affidate da parte del Sommo Pontefice o avocate dal Decano della Rota Romana. Il nome Rota deriva probabilmente dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare le cause.
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