Pensioni, bonus posticipo uscita Quota 103: sconto contributivo in busta paga per chi continua a lavorare. Come cambia l'assegno

Pensioni, incentivo posticipo uscita con Quota 103: domanda e fruizione dello sconto contributivo in busta paga per chi continua a lavorare
Pensioni, incentivo posticipo uscita con Quota 103: domanda e fruizione dello sconto contributivo in busta paga per chi continua a lavorare
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Venerdì 22 Settembre 2023, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 19:54

Pensioni con Quota 103. Come previsto in manovra anche per il 2023 - ma probabilmente anche per tutto il 2024, secondo le ultime indicazioni - si può uscire con la cosiddetta "pensione anticipata flessibile". Vale a dire Quota 103. Vale a dire avendo maturato almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (entro il 31.12. 2023).

La legge di Bilancio prevede anche un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti per uscire dal lavoro con Quota 103. Un'agevolazione che consiste nel versamento in busta paga, invece che all'Inps, dei contributi previdenziali  a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni. 

Con circolare numero 82 del 22-09-2023 (vedi sotto)  l'Inps ha reso noto la tempistica per la decorrenza dello dello sconto e le istruzioni per accedere all'incentivo stesso.

Quota 103, i tempi

Chi pure avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile - spiega l'Inps - scelga di proseguire l’attività lavorativa dipendente, ha facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

«Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile - spiega l'Inps - Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima».

E chi abbia fatto domanda di rinuncia all’accredito contributivo entro il 31 luglio 2023? Tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, dice l'ente previdenziale «è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile».

Quota 103, chi può chiedere l'anticipo

Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore. In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.

Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.

Quota 103, effetti sulla pensione

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce dell'incentivo alla permanenza al lavoro comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Insomma l'incentivo «non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico».  Quanto alla quota di pensione contributiva «l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro».

Quota 103, come chiedere l'incentivo

Le istanze di incentivo  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  1. Dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  2. Utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
  3. Contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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