Assicurazione per veicoli elettrici leggeri: dalle bici ai monopattini, quali sono le novità del Codice della strada

Niente copertura invece per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto o per quelli storici

Assicurazioni anche per veicoli elettrici leggeri, dalle bici ai monopattini: quali sono e le novità del Codice della strada
Assicurazioni anche per veicoli elettrici leggeri, dalle bici ai monopattini: quali sono e le novità del Codice della strada
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Giovedì 16 Novembre 2023, 18:56

Assicurazioni anche per i veicoli elettrici leggeri (ad esempio le minicar elettriche) ma niente copertura per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto o per quelli storici. Sono alcune delle novità approvate in consiglio dei Ministri che ha dato il via al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto. «In particolare, - spiega il ministero - vengono previste alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell'assicurato».

 

Le novità

«È un ulteriore importante tassello nel programma di riordino del sistema assicurativo nazionale, - spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - con l'obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore, a tutela dei cittadini e delle imprese». Tra le principali novità, - si spiega dal dicastero - si prevedono deroghe all'obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto. Si disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.

 

Il decreto

Il decreto detta nuove regole anche per quanto riguarda l'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, che verranno individuati con apposito decreto interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il ministero dell'Interno. È stato precisato, inoltre, che l'obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati «Corporate») ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

Queste misure si affiancano a quanto già disposto nel ddl Ricostruzione, in cui è previsto l'obbligo per le imprese assicurative che hanno assicurato il rischio dei danni catastrofali, di corrispondere un anticipo del 30% del danno, stimato sulla base di una perizia asseverata prodotta dal danneggiato.

 

Le assicurazioni

Inoltre, la legge di Bilancio per il 2024 prevede ulteriori misure in materia di rischi catastrofali: le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Infine, per abbassare i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede in Manovra anche l'istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative sono chiamate ad aderire.

 

Veicoli leggeri, quali sono

Esistono due tipologie di quadricicli riconosciute in Italia: i “leggeri” e i “non leggeri“, abitualmente chiamati quadricicli pesanti. I quadricicli leggeri (L6e) sono equiparati ai ciclomotori, con potenze nominali non superiori a 4 kW e massa a vuota consentita fino a 350 kg (escluse le batterie per gli elettrici). Per legge non possono superare la velocità di 45 km/h. Sono guidabili fin dall’età di 14 anni, con patente AM. I quadricicli pesanti (L7e) hanno un limite di potenza di 15 kW, 400 kg di massa a vuoto (550 kg nel caso si tratti di un mezzo per il trasporto merci) e una velocità massima non superiore agli 80 km/h. Sono guidabili con patente B1 dall’età di 16 anni.

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