Dl criminalità giovanile, fino a due anni di carcere se il figlio non va a scuola e via i cellulari ai minori che commettono un reato

La sanzione amministrativa pecuniaria applicata va dai 200 euro a 1.000 euro

Criminalità minorile, 1000 euro per i genitori dei minori ammoniti: cosa prevede la bozza del Decreto legge
Criminalità minorile, 1000 euro per i genitori dei minori ammoniti: cosa prevede la bozza del Decreto legge
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Mercoledì 6 Settembre 2023, 16:53

Può un minore al di sopra dei 14 anni può essere sottoposto alla procedura di ammonimento da parte del questore? Oggi una bozza del dl di «contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile», sarà all'esame oggi del presidente del Consiglio dei ministri. 



Da sottolineare che a questo fine il questore convoca il minore «unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale». Nei confronti di chi «era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto». Ma la bozza del decreto non si ferma qui. 

La spiegazione

Se il minore che ha compiuto 14 anni viene sottoposto all'ammonimento, ai genitori può essere applicata una multa fino a mille euro. È quanto prevede la bozza del dl contro la criminalità giovanile all'esame del pre-Cdm. «Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia» per i reati commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento«, si legge all'articolo 4 della bozza.

«Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto», è scritto nella bozza. 

Avviso orale e stop ai cellulare dai 14 anni

L'avviso orale, con convocazione del minore da parte del questore, «può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età». E se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare «piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari». Così una bozza del dl di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all'esame oggi del pre Consiglio dei ministri. 

Fino a 2 anni carcere se figlio non va a scuola

Niente più multa da 30 euro, ma fino a due anni di carcere. Questo quanto previsto dalla bozza del decreto legge di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all'esame oggi del pre Consiglio dei ministri. Il provvedimento, infatti, abroga l'articolo del codice penale che prevede una multa di 30 euro e aggiunge un nuovo articolo che punisce fino a due anni di carcere «chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria».

 

Detenuti sopra i 21 anni fuori dagli istituti se turbano l'ordine

Dagli istituti penali minorili possono essere allontanati i detenuti che abbiano compiuto i 21 anni se questi creano problemi all'ordine e alla sicurezza delle strutture. Lo prevede la bozza del decreto di contrasto alla criminalità minorile che è all'esame del pre Cdm. «Se il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, con una o più condotte determina un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria - si legge all'articolo 9 della bozza - Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo». 

Fondi (32 milioni di euro) per le scuole del Sud

In tre anni verranno stanziati per le scuole del Mezzogiorno per «potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano 'Agenda Sud'».

Lo prevede la bozza del decreto legge di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, all'esame oggi del pre Consiglio dei ministri. La spesa autorizzata per il 2023 sarà di 6,4 milioni, per il 2024 di 16 milioni e per il 2025 di 9,6 milioni. Il provvedimento prevede, poi, a partire dal primo gennaio 2024 l'istituzione di un Fondo contro la dispersione scolastica.

 

Cos'è l'ammonimento del questore

L’ammonimento del questore è un provvedimento poco conosciuto, ma molto utile al fine di prevenire la violenza di genere (e non solo). Questa tematica, negli ultimi tempi, è stata molto discussa.
 

A tal proposito si rammenta che, proprio di recente, il Governo ha deciso di estendere l’uso del braccialetto elettronico, proprio con finalità di prevenzione a reati di violenza.

Tuttavia, l’ordinamento mette a disposizione anche altri rimedi in caso di violenza domestica, stalking, molestie e cyberbullismo.  

Il contrasto al cyberbullismo

L’ammonimento può essere rivolto nei confronti dei cyberbulli solo se di età compresa tra i 14 e i 18 anni e se il destinatario non è già stato denunciato per lo stesso fatto, per diffamazione o per minaccia.

La procedura prevede la presentazione dei fatti e delle prove a supporto di quanto sostenuto a polizia o carabinieri, i quali hanno il compito di trasmettere tutti gli atti al questore. Quest’ultimo, dopo aver analizzato quanto ricevuto e dopo gli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, potrà convocare per l’ammonimento il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore o ad una persona che esercita la potestà genitoriale.

Se l’ammonimento non dovesse bastare e il bullo dovesse ripetere le sue condotte, allora non resterà che sporgere querela.

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