Ubriaco al volante uccise Anna e Giovanna all'uscita dal cinema, imprenditore ascolano condannato a 6 anni e 8 mesi

L'incidente avvenuto a Campolungo il 30 settembre 2017
L'incidente avvenuto a Campolungo il 30 settembre 2017
di Luigi Miozzi
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Domenica 1 Ottobre 2023, 04:30 - Ultimo aggiornamento: 13:59

ASCOLI - Ubriaco alla guida del suo suv, provocò la morte di due amiche che erano appena uscite dal cinema. A distanza di quasi sei anni da quella tragedia, la corte d’appello di Ancona ha confermato la condanna per omicidio stradale di Andrea Capponi ma ha rimodulato la pena a 6 anni e 8 mesi di carcere. Il 52enne è ritenuto responsabile di aver ucciso, il 30 settembre del 2017, Anna Benedetti e Giovanna Angelini. Quella sera, l’imprenditore ascolano alla guida della sua Mercedes Glc 250, poco dopo aver oltrepassato il ponte sul Tronto, mentre percorreva l’asse attrezzato in direzione di Castel di Lama, andò a sbattere contro la Mercedes Classe A con a bordo le due amiche che erano appena uscite dal Multiplex delle Stelle e stavano tornando a casa. 

 
La morte sul colpo


Anna Benedetti e Giovanna Angelini morirono sul colpo.

I giudici della corte d’appello hanno accolto in parte i motivi del ricorso presentati dalla Procura di Ascoli e dal difensore di fiducia di Capponi, l’avvocato Grazia Rita Occhiochiuso, i quali avevano impugnato la sentenza di primo grado emessa nell’ottobre del 2020 dal gup di Ascoli che aveva condannato l’imprenditore ascolano a sette anni e otto mesi di carcere escludendo l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Ed è proprio questo ultimo aspetto che aveva indotto la pubblica accusa a ricorrere ai giudici di secondo grado. Al termine del processo di primo grado, infatti, ritenne di non infliggere l’aggravante poichè secondo il giudice, pur ritenendo senza ombra di dubbio che l’imprenditore ascolano si fosse messo alla guida con una quantità di alcol nel sangue ben superiore al limite previsto (l’alcoltest aveva riscontrato un valore di 2,5) Capponi non era stato informato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’accertamento del tasso alcolemico e quindi motivo di nullità. Sul punto, la Procura ha obiettato che nel momento in cui è stata presentata la richiesta di rito abbreviata, era stata sanata anche la nullità dell’alcoltest. 


Le contestazioni


L’avvocato Occhiochiuso ha contestato le perizia del consulente tecnico d’ufficio che, in fase di indagine, aveva ricostruito la dinamica dell’incidente e determinato la velocità a cui viaggiavano i due veicoli, almeno 124 km/h quella di Capponi e 20 km/h quella del veicolo in cui viaggiavano le vittime. Il difensore aveva contestato la determinazione del punto d’urto sostenendo la difficoltà a individuarlo con certezza. Inoltre da una valutazione degli atti processuali sarebbe emerso il concorso di colpa poichè l’incidente sarebbe stato causato dal deterioramento dell’asfalto, dalla scarsa visibilità della segnaletica orizzontale e dalla scarsa illuminazione.

Per questo, l’avvocato Occhiochiuso ha sostenuto che al suo assistito dovesse essere applicata una riduzione della pena. Nel ricorso della difesa si lamentava inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione corretta della riduzione di un terzo della pena in virtù del rito abbreviato. Alla fine, i giudici della corte d’appello hanno accolto il ricorso della Procura riconoscendo l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. 

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