«La Jacuzzi esterna rispetta il paesaggio». Dopo 14 anni il Tar dà ragione all’albergo di Senigallia

I giudici: «Parere della Soprintendenza pretestuoso». Hotel Metropol, ok alla vasca idromassaggio

«La Jacuzzi esterna rispetta il paesaggio». Dopo 14 anni il Tar dà ragione all’albergo di Senigallia
«La Jacuzzi esterna rispetta il paesaggio». Dopo 14 anni il Tar dà ragione all’albergo di Senigallia
di Sabrina Marinelli
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Domenica 10 Marzo 2024, 04:45 - Ultimo aggiornamento: 11 Marzo, 08:26

SENIGALLIA - Il Comune aveva negato, in base a un parere della Soprintendenza, il permesso in sanatoria all’Hotel Metropol per una vasca idromassaggio. Dopo 14 anni, il Tar ha dato ragione agli albergatori annullando il provvedimento. Tutto è iniziato nel 2009 quando i titolari dell’hotel 4 stelle sul lungomare Da Vinci hanno presentato in Comune una richiesta di sanatoria per una vasca idromassaggio, di 5,55 metri per 5,95, realizzata all’esterno della struttura. Nel 2010, poi, hanno presentato ricorso al Tar contro Comune, Ministero e Soprintendenza, impugnando il diniego e ottenendo la sospensiva.

Le motivazioni

Il tribunale amministrativo delle Marche ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso. «Il parere espresso dalla Soprintendenza è del tutto errato e pretestuoso – si legge nella sentenza depositata venerdì - e non precisa quali sarebbero le notevoli e incongruenti modificazioni del contesto ambientale arrecate dalla realizzazione della vasca lato mare».

Nelle osservazioni depositate in Comune dagli albergatori emerge come la vasca non sia sul versante lato mare ma su quello lato ferrovia, che corre parallelo al lungomare Da Vinci. La dimensione è ridotta rispetto al contesto in cui è realizzata, dove sono presenti due piscine spaziose. Non è inoltre visibile dalla strada perché intorno ci sono delle piante e l’albergo è recintato.

«Il parere espresso dalla Soprintendenza è illogico - prosegue la sentenza - perché non fornisce né i presupposti giuridici né quelli di fatto su cui si fonda ed è irragionevole perché generico e formulato con mere clausole di stile. Anche il provvedimento del Comune si appalesa nullo in quanto privo di motivazione». Il parere negativo, secondo il Tar, è stato espresso senza specificare nel dettaglio le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento e i valori paesaggistici tutelati. Secondo la Soprintendenza l’intervento «arreca notevoli ed incongruenti modiche al contesto ambientale tutelato» ma senza specificare quali. «Si è quindi al cospetto di una motivazione illogica e non esaustiva delle ragioni espresse ad estrema tutela del vincolo – conclude la sentenza del Tar Marche -, che non esplicita in concreto le ragioni di incompatibilità dell’intervento con il contesto tutelato. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, va accolto in relazione al vizio evidenziato, mentre nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno». Il risarcimento richiesto è stato negato perché, grazie alla sospensiva ottenuta, l’albergo aveva infatti potuto mantenere la vasca idromassaggio e utilizzarla. I titolari non avevano subito un reale danno, secondo il Tar, che non ha accolto questa richiesta, compensando invece le spese di giudizio.

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