Serie B, il Tar ha rigettato i ricorsi
sui ripescaggi. No al Palermo in A

Serie B, il Tar ha rigettato i ricorsi sui ripescaggi. No al Palermo in A
di Redazione Sport
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Giovedì 27 Settembre 2018, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 14:12
Il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi presentati dalla Pro Vercelli contro le decisioni del Collegio di garanzia del Coni che hanno confermato la serie B a 19 squadre, escludendo la possibilità di ripescaggi. Nello stesso provvedimento, reso noto stamani, il Tar ha quindi rinviato il procedimento al Tribunale federale nazionale, in udienza già domani. Riprende quindi l'iter giuridico endofederale.

Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di Serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' «in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il giorno 16 giugno 2018». L'ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio in merito a un ricorso proposto dalla società siciliana. Il Tar, considerato che «oggetto del ricorso è l'invalidazione del risultato della gara disputata con il Frosinone, conclusasi con la vittoria di quest'ultima squadra» e che la richiesta del Palermo «attiene alla contestata attribuzione del risultato della partita disputata, per effetto di condotte di disturbo intervenute durante lo svolgimento della stessa che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto comportare, in sede di verifica dei risultati e di controllo del rispetto della disciplina di gioco, l'applicazione della sanzione tecnica della perdita della gara», ha ritenuto che la questione va ricondotta nell'ambito della previsione di legge «che riserva all'ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».
L'effetto è che «sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l'applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale».
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