Il Tar del Lazio conferma:
Avellino escluso dalla serie B

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Martedì 7 Agosto 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 17:10
Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione dell'Avellino dalla serie B. Nessuna sospensione cautelare urgente, quindi, dei provvedimenti con i quali è stata disposta la non ammissione dell'Avellino al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. L'ha deciso con un decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo del Lazio, Giampiero Lo Presti, a conclusione dell'audizione in contraddittorio che si è svolta negli uffici del tribunale di via Flaminia, a Roma.


Col ricorso proposto - per il quale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 13 settembre - si chiede l'annullamento del dispositivo 479/2018 del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni con il quale il 31 luglio scorso è stato respinto il ricorso proposto dall'Us Avellino contro il provvedimento del Commissario Figc 33 del 20 luglio 2018 di mancato rilascio della licenza nazionale 2017-2018 e di conseguente non ammissione della stessa società al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Fortemente tecnica la motivazione del provvedimento con il quale si è ritenuto che il ricorso ed i motivi aggiunti «alla stregua della sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio ex art. 56 c.p.a., non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris».
In più, il Tar ha ritenuto che «le censure spiegate avverso le regole e prescrizioni di cui ai Comunicati Ufficiali Figc n. 27/2018 e 49/2018 non sono esaminabili in applicazione del cosiddetto vincolo della pregiudiziale sportiva; la disciplina dell'art. 147 c.p.c. (in tema di tempi delle notifiche) non sembra applicabile in via estensiva alle comunicazioni; il titolo IV del comunicato ufficiale FIGC n. 49 2018 (Ricorsi) non prevede un termine finale per la presentazione dei ricorsi e per le eventuali integrazioni documentali correlato alla scadenza del termine previsto a carico della CO.VI.SOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per la comunicazione alle società dell'esito dell'istruttoria sulle domande di concessione della licenza, stabilendo piuttosto un termine a data fissa; cosicché, comunque, l'eventuale tardività della comunicazione dell'esito dell'istruttoria in nessun modo avrebbe potuto determinare una diversa scadenza del termine perentorio finale per la presentazione dei ricorsi e della documentazione integrativa».
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