Nuovo Dpcm, in zona rossa cosa si può fare? Autocertificazione, amici, sport, mercati: le regole

Nuovo decreto, in zona rossa cosa si può fare? Autocertificazione, amici, sport, mercati: le regole
Nuovo decreto, in zona rossa cosa si può fare? Autocertificazione, amici, sport, mercati: le regole
di Laura Mattioli
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Giovedì 18 Marzo 2021, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 12:29

Con il decreto Covid entrato in vigore il 15 marzo, l'Italia è entrata quasi totalmente in fascia rossa e arancione, con l'eccezione della Sardegna in zona bianca.  Non è un vero proprio lockdown, ma la vita degli italiani è profondamente condizionata dalle nuove norme. Vivere in zona rossa non vuol dire non poter uscire mai dal proprio comune o dalla propria regione. Come precisato dalle Faq del governo relative al decreto-legge del 13 marzo e al dpcm del 2 marzo, sussistono infatti una serie di motivazioni che consentono di derogare le regole sugli spostamenti. Vediamo nel dettaglio cosa è consentito e cosa no.

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SPORT E PALESTRE

Nonostante le restrizioni, si può continuare a fare attività motoria e sportiva, seguendo però  le regole stabilite dal governo. Le palestre e le piscine restano chiuse. In zona rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nel territorio del rispettivo Comune di residenza dalle 5 alle 22 in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Inoltre: "È consentito nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza".  Si potrà correre durante il giorno o meglio tra le 5 e le 22 (nelle restanti ore della giornata c'è il coprifuoco).

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VISITE AD AMICI E PARENTI

In linea generale, fino al 6 aprile in zona rossa si potrebbe uscire dalla propria abitazione solo «per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un'altra Regione o Provincia autonoma)» e per fare «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Non è invece consentito spostarsi «per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute». Tuttavia, munendosi di autocertificazione, ci si può spostare in deroga alla norma generale e non solo per fare la spesa nel comune accanto al proprio al fine di risparmiare, per fare volontariato o una passeggiata con o senza animale domestico, gettare la spazzatura, fare sport o andare a messa (avendo cura di scegliere una chiesa il più possibile vicina alla propria abitazione). Le eccezioni sono davvero tante.

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NEGOZI BAR RISTORANTI

Bar e ristoranti restano chiusi. Possibile solo l'asporto (dalle ore 5 alle 22) e la consegna a domicilio (senza limiti d'orario). Consentita la consumazione di cibi e bevande all'interno di alberghi e altre strutture ricettive, ma solo per i clienti che vi alloggiano. Restano invece aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, negli ospedali e negli aeroporti. Salvo casi di assoluta necessità, non è possibile neanche utilizzare i servizi igienici all'interno di bar e ristoranti. Chiusi tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Restano aperte le attività commerciali che vendono beni di prima necessità, come supermercati o alimentari, ma per i clienti è vietato l'accesso alle aree e agli scaffali in cui si trovano prodotti non essenziali. Gli esercizi commerciali possono però organizzare consegne a domicilio dei prodotti considerati non essenziali. Restano consentiti il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili, compreso il caso delle vendite avvenute in negozio prima delle restrizioni. Chiusi nei festivi e nei prefestivi i centri commerciali.

 

Sono chiusi anche i mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici), mentre restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Le attività commerciali che restano aperte devono ovviamente far rispettare tutte le misure anti-contagio e indicare un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali. Consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia, considerati prodotti essenziali, compreso l'abbigliamento per i minori fino ai 16 anni di età. I negozi di abbigliamento e calzature possono restare aperti, limitando la vendita al dettaglio ai prodotti per bambini e chiudendo le altre aree dei locali. Consentito anche raggiungere concessionarie di autoveicoli per acquisti o assistenza. Consentita anche la consegna a domicilio da parte dei negozi al dettaglio di prodotti editoriali, ovviamente rispettando tutte le misure anti-contagio (a cominciare dal distanziamento e dall'uso della mascherina). Le consegne di prodotti, alimentari o non, sono consentite anche al di fuori del Comune in cui si trova il punto vendita.

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ATTIVITÀ CULTURALI

Musei e altri luoghi della cultura restano chiusi, ad eccezione dei servizi offerti su prenotazione delle biblioteche. Chiusi al pubblico teatri e sale da concerto, consentiti gli spettacoli trasmessi in streaming o l'utilizzo di spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive. Consentite le trasmissioni televisive alla presenza del pubblico, rispettando però le principali prescrizioni sanitarie. Consentite le funzioni religiose, comprese tumulazioni e sepolture, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le varie confessioni. La assemblee condominiali in presenza sono consentite ma sconsigliate. Vietate ferie e manifestazioni locali a prevalente carattere commerciale. Le manifestazioni sono consentite solo in forma statica e rispettando le misure anti-contagio. Sospesi tutti concorsi pubblici e privati, preselettive e scritte, ma nel caso di prove orali in presenza, motivate da ragioni d'urgenza, si possono svolgere a numero ristretto e programmato di ingressi, oltre alle principali misure anti-contagio.

LE DEROGHE

Le deroghe riguardano innanzitutto i giorni di Pasqua. Il 3, 4 e 5 aprile, è infatti accordata agli italiani per una sola volta al giorno la possibilità di spostarsi «verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro». Inoltre, per l'intero periodo di riferimento, dunque fino al 6 aprile, è sempre possibile ricongiungersi (anche fuori dal Comune o dalla Regione) con il proprio coniuge o il propri partner, ma «solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione».

SECONDE CASE

Tra le eccezioni ora rientrano anche le seconde case, pure se in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), ma solo per «coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021». Tuttavia la casa di destinazione non solo non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare ma vi si può recare unicamente tale nucleo. Allo stesso modo è possibile spostarsi (anche tra Comuni, Regioni o Province autonome in aree diverse) «per dare assistenza a persone non autosufficienti», ma solo in numero non superiore «alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza», di norma non più di un parente adulto. E' inoltre consentito ai genitori separati di spostarsi «per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Allo stesso modo è consentito ma fortemente sconsigliato per ovvi motivi legati al contagio e alla maggiore vulnerabilità delle persone anziane, accompagnare i propri figli dai nonni.

FUNERALI

Precisa l'esecutivo, «la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19».

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