A scuola anche se sospesa perchè non vaccinata: assolti i genitori. Parte la richiesta danni?

Pesaro, a scuola anche se sospesa perchè non vaccinata: assolti i genitori. Parte la richiesta danni?
Pesaro, a scuola anche se sospesa perchè non vaccinata: assolti i genitori. Parte la richiesta danni?
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Martedì 15 Giugno 2021, 03:40

PESARO - Figlia sospesa da scuola per non aver fatto i vaccini obbligatori, i genitori scagionati perché il fatto non sussiste. E ora la sentenza sta aprendo un varco nella richiesta danni dei genitori che si sono visti escludere i figli. Bisogna tornare al 2019 quando alcuni dirigenti firmarono la sospensione per chi non era in regola con gli adempimenti vaccinali. Non sono mancate le esclusioni, tra Gradara, Gabicce, Pesaro, Montelabbate e Piandimeleto.

Tutto finito in ricorsi e denunce. La Procura di Pesaro aveva ricevuto alcune segnalazioni per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 650 a carico di qualche genitore per disobbedienza alla norma. Dall’altra parte le denunce dei genitori nei confronti dei dirigenti scolastici. Le querele riguardano l’abuso d’ufficio e la violazione della privacy. Qualche giorno fa sono state depositate le motivazioni della sentenza che riguarda una famiglia pesarese. 

L’accusa

Il reato era quello di non aver rispettato la norma continuando ad accompagnare la propria figlia nonostante la sospensione al fine di «assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di copertura vaccinale». I genitori, difesi dagli avvocati Luca Ventaloro e Michela Melograni, sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Per il giudice «il provvedimento di sospensione non rientra nella categoria degli ordini dati dall’Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, con conseguente impossibilità di prefigurare il presupposto della contravvenzione (Art.650)». In pratica il dirigente «ha l’obbligo di effettuare una segnalazione all’azienda sanitaria che attiverà un procedimento autonomo che può comportare una sanzione amministrativa o l’avvio di procedimenti di controllo sulla responsabilità genitoriale».

La difesa

Dunque per il giudice «la sospensione dalla frequenza scolastica si atteggia a mero atto amministrativo». Ne deriva che «l’inosservanza del provvedimento di sospensione non ha rilevanza penale». Per l’avvocato Ventaloro «è una sentenza molto importante perché all’epoca della legge 119 i bambini furono sospesi ed espulsi, ma questi genitori mandarono la figlia a scuola con coraggio, ritenendo che l’ordinanza del dirigente scolastico non avesse valore di pubblica autorità. E che quindi non avrebbe potuto esplicare effetti sulla frequenza scolastica.

Il diritto

Il diritto alla scuola e all’istruzione è stato ritenuto superiore all’intimazione del dirigente. Una motivazione che crea un precedente, tanto che negli ultimi giorni una 30ina di genitori di Pesaro, Fano e Gradara si sono rivolti a me per una richiesta danni visto che i loro bambini saltarono la scuola. Siamo pronti ad andare avanti per vie legali e tutelarli». 

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