Barriere sulle Siligate, Anas bocciata. Per il Tar hanno ragione gli abitanti. Il comitato: «Grande vittoria»

Le barriere sulle Siligate
Le barriere sulle Siligate
di Thomas Delbianco
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Martedì 14 Dicembre 2021, 07:45

PESARO New jersey sulle Siligate, il Tar boccia il ricorso di Anas. E il comitato esulta: «Una grande vittoria». E’ stata pubblicata ieri la sentenza della Prima Sezione del Tar Marche, riferita all’udienza del primo dicembre, sul ricorso, con richiesta di giudizio immediato (nel frattempo il ricorrente ha rinunciato alla sospensione cautelare) presentato da Anas, sulla vicenda delle barriere, prima installate e poi rimosse lungo le Siligate, nella scorsa primavera a seguito di proteste e procedimenti avviati, «contro Soprintendenza Marche, Ministero Cultura, Comune di Pesaro, Provincia, per l’annullamento dei provvedimenti, nonchè l’accertamento e la dichiarazione del diritto di Anas alla realizzazione e al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di installazione delle barriere Nbda, senza previa necessità di chiedere ed ottenere dalle autorità preposte ai vincoli autorizzazioni di alcun genere». 

 

Il Tar ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte respinto, condannando l’Anas al pagamento, in favore del Ministero e del Comitato “Consolare Flaminia”, che si erano costituiti in giudizio, delle spese (2000 euro per ciascuna delle controparti). «Il Tar, oltre ad aver rigettato il ricorso di Anas, ha dato ragione a Comitato e Soprintendenza nel merito e nel metodo - commenta Sara Filippini, referente del Comitato Consolare Flaminia - Ritengo sia una vittoria di grande portata. E la soddisfazione più grande è quella di vedere riconosciute tutte le nostre istanze. Il Tar ha chiarito che le prescrizioni e gli strumenti normativi devono essere rispettati ed inoltre ci accredita come interlocutori». 

Nella sentenza, i giudici amministrativi evidenziano che, in merito alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 3 marzo 2021 dal Comune di Pesaro, «il ricorso, nella parte che riguarda la delibera impugnata è palesemente inammissibile, visto che l’ordinanza è stata revocata dal Comune il 5 marzo 2021». Una parte viene dedicata al nodo legato all’autorizzazione paesaggistica: «La riserva di Anas poggia su presupposti giuridici errati. Va considerato in primo luogo che l’articolo 149 del Decreto Legislativo n. 42/2004 prevede l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo di opere già esistenti, ma a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Non può certo dirsi che la collocazione delle barriere sul tratto della statale 16 sia neutra dal punto di vista paesaggistico. E questo anche se la strada ricade al di fuori del perimetro del parco San Bartolo».

Ma non solo: «L’intervento va sottoposto alla Valutazione di Incidenza, oltre che per profili paesaggistici comuni al procedimento di competenza della Soprintendenza e del Comune di Pesaro, anche sulla necessità di valutare le ricadute delle opere sulla fauna presente nel vicino Sito Zps.

Infatti, la presenza delle barriere di calcestruzzo può essere di ostacolo all’attraversamento della strada da parte degli animali che abitano quei luoghi. La Soprintendenza - conclude il Tar - si è limitata a suggerire ad Anas le modifiche progettuali che renderebbero l’intervento compatibile con le esigenze di tutela del sito per cui è causa, ma senza con questo volersi sostituire alle valutazioni tecniche che competono all’azienda». 

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