Infermiera positiva al Covid sorpresa a spasso senza mascherina. Ma è assolta: per la quarantena serve l'ordinanza del sindaco

Infermiera positiva al Covid sorpresa a spasso senza mascherina. Ma è assolta: per la quarantena serve l'ordinanza del sindaco
Infermiera positiva al Covid sorpresa a spasso senza mascherina. Ma è assolta: per la quarantena serve l'ordinanza del sindaco
di Luigi Benelli
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Mercoledì 10 Novembre 2021, 08:40

FANO - Violò la quarantena, assolta. Un caso di interpretazione della legge che ha già trovato archiviazioni in altre zone d’Italia. Facciamo un passo indietro. Era l’aprile del 2020, dunque in pieno lockdown, quando una infermiera di Fano di 33 anni era stata sorpresa dalla polizia municipale a passeggio in città con il marito e i figli. Era senza mascherina, senza guanti e soprattutto senza un motivo.

Già, perché il tutto era aggravato dal fatto che la donna, sottoposta a tampone per motivi professionali, nei giorni precedenti era risultata positiva al Coronavirus. Motivo per cui era stata allontanata dalla struttura sanitaria dove lavora. Era scattata la segnalazione e partita la quarantena. Sarebbe dovuta rimanere a casa, sia per l’isolamento imposto, ben consapevole anche delle conseguenze penali dell’uscita di casa di un soggetto positivo. A quell’epoca le persone che giravano erano poche, così gli agenti della polizia locale l’hanno fermata e hanno controllato i documenti. La sorpresa fu che il suo nome figurava nel database delle persone in quarantena. Non solo la donna, ma tutta la famiglia sarebbe dovuta rimanere in casa, in quarantena obbligatoria. Lei tentò di giustificarsi dicendo che erano usciti per buttare l’immondizia.

Ma la sua abitazione non era così vicina. E la la “deroga” per l’uscita era consentita solo in prossimità della propria abitazione. Persino i bambini potevano uscire in compagnia di un unico genitore. Così era scattata denuncia penale alla Procura della Repubblica. Ieri in tribunale a Pesaro, davanti al giudice monocratico, la sentenza. La donna è stata assolta, niente lavori socialmente utili per “espirare” la pena. L’avvocato Nicola Ciacci sottolinea quanto accaduto: «Il capo di imputazione era formulato in base al decreto legge del 2020. Quando questo è stato convertito in legge, si è evidenziato che la quarantena doveva essere controfirmata dal sindaco in quanto detentore del ruolo di autorità sanitaria. In questo caso la lettera di apertura di quarantena era dell’Asur». Motivo per cui il giudice non ha potuto che assolvere la donna perché il fatto non costituisce reato. In giro per l’Italia sono già capitati altri casi, con tanto di archiviazione. Il reato sarebbe punibile con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Ma in Parlamento, il 22 maggio 2020 in sede di legge di conversione del decreto, passò inosservata (e poi inapplicata dai Comuni) l’aggiunta di una condizione: chi è in quarantena deve ricevere una ordinanza del sindaco. E siccome praticamente nessun sindaco di alcun Comune consegna mai questa ordinanza al cittadino positivo per intimargli di stare a casa, ecco nei fatti esclusa la punibilità. 

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