Porto, il Tar dà via libera Super-banchina in 4 anni

3 Minuti di Lettura
Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:05
LE INFRASTRUTTURE
ANCONA Bene ha fatto l'Autorità portuale dell'Adriatico Centrale a cambiare in corsa il pool di imprese a cui assegnare i lavori per un'infrastruttura cruciale per il futuro del porto di Ancona, la banchina 27. Lo stabilisce una sentenza del Tar Marche, fresca di pubblicazione, che sblocca un'opera attesa da almeno vent'anni, respingendo il ricorso presentato dall'associazione temporanea di imprese formata da Mentucci Aldo Srl, Icam, Cme e Unieco contro il provvedimento con cui il 27 agosto scorso il presidente Rodolfo Giampieri aveva revocato l'aggiudicazione della gara per il primo stralcio dei lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti (importo a base di gara di 34,6 milioni di euro più Iva).
La delibera dell'Autorità portuale disponeva anche lo scorrimento della graduatoria di gara e il subentro nell'appalto della seconda classificata, l'Ati formata da Sales Spa e Cmc, che con un ribasso del 22,10% aveva presentato un'offerta economica di 27.207.471 euro più Iva. Saranno loro, se non interverranno altri ribaltoni al Consiglio di Stato, a realizzare un'opera che nel giro di quattro anni consentirà, insieme al completamento delle aree retrostanti, di raddoppiare la capacità di ormeggio e stoccaggio di merci in container nel porto di Ancona.
La realizzazione della banchina 27, in prosecuzione della 26 già realizzata, consentirà infatti di realizzare una super-banchina rettilinea da quasi 700 metri, rispetto ai 350 attuali, e di aumentare del 50% la disponibilità delle aree retrostanti per lo stoccaggio delle merci liberando altri spazi per i container (dove potrebbero arrivare anche i binari della ferrovia) e aprendo scenari nuovi per il porto dorico.
La controversia
L'ultima sentenza del Tar s'inserisce in una controversia che dura da quattro anni con ricorsi incrociati alla giustizia amministrativa. La costituenda Ati guidata dall'impresa Mentucci Aldo di Senigallia s'era aggiudicata l'appalto nel 2016 e aveva resistito a due ricorsi amministrativi, prima al Tar Marche poi al Consiglio di Stato, presentati dall'Ati concorrente Sales-Cmc, entrambi respinti. Pareva fatta, ma poi in sede di verifica dei requisiti - l'iter con cui la stazione appaltante controlla che le aziende aggiudicatarie abbiano tutte le carte in regola per portare a termine i lavori - erano emerse riserve legate soprattutto alla presenza nell'associazione temporanea della coop reggiana Unieco, sottoposta dall'aprile 17 a liquidazione coatta amministrativa, procedura che comporta la decadenza della certificazione Soa, obbligatoria per gli appalti pubblici. Venendo meno con le difficoltà di Unieco una delle quattro imprese dell'Ati, l'unica per altro che secondo l'Ap dava determinate garanzie per lavorazioni nel settore ambientale, il presidente Giampieri aveva deciso ad agosto di annullare l'aggiudicazione definitiva. Lo confortava il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione che definiva legittima la decisione di Api di non firmare il contratto con l'Ati Mentucci, ritenendo contrario alla legge, in quella fase avanzatissima della procedura, anche il subentro di un'altra ditta al posto di Unieco, come proposto dall'Ati aggiudicataria.
Il gruppo di imprese guidato dalla srl senigalliese però aveva impugnato al Tar la delibera del presidente di Ap, chiedendone l'annullamento, oltre a un risarcimento danni di 650mila euro a carico dell'Autorità portuale, lamentando «un'inspiegabile dilatazione del procedimento di gara, durante il quale la stazione appaltante ha ad esempio impiegato circa un anno per concludere la fase di verifica di congruità dell'offerta». Ma pronunciandosi sull'udienza dell'8 gennaio scorso, ieri il Tar Marche ha respinto sia la richiesta di annullare la revoca dell'aggiudicazione all'Ati Mentucci, sia la richiesta di risarcimento.
La motivazione
«La stazione appaltante - spiega il collegio del Tar Marche presieduto da Sergio Conti -, proprio in vista del perseguimento dell'interesse pubblico sottostante al sistema di aggiudicazione delle pubbliche commesse, ha l'obbligo di accertare che l'aggiudicatario conservi, fino alla stipula del contratto, i requisiti di ammissione e, in caso di esito negativo, di rimuovere l'aggiudicazione». L'annullamento di un appalto in sede di autotutela, come quello deciso dal presidente Giampieri ad agosto, sarebbe anzi «doveroso anche se l'appalto fosse stato interamente eseguito, ad esempio perché è intervenuta la consegna d'urgenza». Il Tar respinge anche la richiesta di risarcimento perché «se la procedura di gara ha richiesto tempi lunghi», ciò non è dovuto a «negligenza o malafede della stazione appaltante»
Lorenzo Sconocchini
Massimiliano Petrilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA