IN TRIBUNALE SI COMMETTE ILLECITO PENALE, NEL PUBBLICO STIPENDI SOSPESI DOPO 5 VOLTE

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Domenica 19 Settembre 2021, 05:06
LA MISURA
ANCONA Il 15 ottobre sarà il giorno del Green pass per tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati. Un passaggio fondamentale e particolarmente articolato che soprattutto nei controlli diventa un ginepraio. Come si dovrà gestire la moltitudine di certificazioni che saranno alla base della vita lavorativa anche nelle Marche? Chi dovrà verificare l'esistenza e la validità dei pass, a chi spetta il controllo del rispetto delle normative in vigore e le eventuali sanzioni da applicare in caso di irregolarità? Ecco alcune prime indicazioni fornite dal governo subito dopo l'approvazione del decreto Green pass bis da parte del Consiglio dei ministri.
La base di partenza
Intanto entro il 15 ottobre tutti i datori di lavoro dovranno individuare le modalità organizzative delle verifiche e nominare gli addetti ai controlli, che dovranno accertare la veridicità della certificazione possibilmente al momento dell'ingresso ai locali. Chi è sprovvisto di Green pass all'arrivo, o comunica di non averlo, viene considerato assente ingiustificato e subito sospeso dal lavoro con modalità diverse tra il pubblico ed il privato.
Il controllo sul taxi
I tassisti devono avere il Green pass per esercitare la professione e la verifica spetta soltanto alla cooperativa o alla società alla quale il tassista fa capo. Il cliente non deve controllare che il guidatore sia in possesso della certificazione ma può liberamente chiederla e, nel caso il tassista non lo abbia, può decidere di non salire sulla vettura.
Le prestazioni occasionali
Se si dovesse avere bisogno dell'intervento di un idraulico, di un elettricista, di un muratore o di qualsiasi altro artigiano per gli interventi domestici, il proprietario di casa non ha il dovere di controllare se il lavoratore sia fornito di Green pass. Se si tratta di un dipendente, la verifica spetta al datore di lavoro. Il cliente ha però la facoltà di chiedere il green pass e se il lavoratore ne è sprovvisto può decidere di non farlo entrare in casa. Una regola che si deve applicare anche alle colf, alle baby sitter e alle badanti.
Nel settore privato
Il personale che comunicherà di non avere il green pass o che non sarà in grado di esibirlo all'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del certificato verde. È invece prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l'obbligo di green pass. Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro.
Nella pubblica amministrazione
Il dipendente che informa di essere sprovvisto di Green pass prima di entrare al lavoro viene considerato assente ingiustificato e dopo cinque giorni di assenza a causa della mancanza di green pass, il dipendente pubblico incorre nella sospensione del rapporto di lavoro. Lo stipendio non viene però corrisposto a partire dal primo giorno di assenza. Comunque si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non può avere conseguenze disciplinari. La posizione del lavoratore invece si aggrava se viene sorpreso sul luogo di lavoro senza la certificazione. In questo casa scatta la sanzione come per i dipendenti privati. Situazione leggermente diversa invece per chi lavora nei palazzi di giustizia.
In tribunale
I magistrati, gli avvocati dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che accedono senza green pass «commettono illecito disciplinare» e il verbale di accertamento della violazione «viene trasmesso al titolare dell'azione disciplinare oppure agli ordinamenti di appartenenza». Il magistrato onorario deve essere sospeso fino a quando non esibisce la certificazione verde. Se entro 30 giorni non dimostra di essere in regola con la normativa anti Covid subisce la revoca dell'incarico.
Maria Teresa Bianciardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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