Vende anello di fidanzamento da 15mila euro su Facebook, polemica sul web

La donna ha spiegato di aver ricevuto l'anello di diamanti da un carato, di Tiffany, dal suo partner

Matrimonio annullato, vende anello di fidanzamento da 15mila euro su Facebook
​Matrimonio annullato, vende anello di fidanzamento da 15mila euro su Facebook
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Martedì 11 Ottobre 2022, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 17:35

Una donna ha messo in vendita su Facebook Marketplace  l'anello di fidanzamento da oltre 15mila euro dopo aver annullato il matrimonio. La donna, residente in Australia, ha spiegato di aver ricevuto l'anello di diamanti da un carato, di Tiffany, dal suo partner. Ha poi messo in vendita l'anello per 10mila euro. Nei commenti, però, infuriava un acceso dibattito poiché alcuni dicevano che avrebbe dovuto restituire l'anello al suo ex partner.

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Matrimonio annullato, vende anello di fidanzamento su Facebook: lo scontro

La donna su Facebook ha scritto: "Vendo questo (ndr, l'anello) per ovvi motivi. È nuovo di zecca, mai indossato.

Nessuna ricevuta perché ovviamente non l'ho acquistata. Solo bonifici bancari." Dopo aver pubblicato l'annuncio online, la donna è stata presto inondata di commenti poiché alcuni dicevano che avrebbe dovuto restituire l'anello - e uno ha aggiunto che potrebbero esserci anche complicazioni legali. Un utente ha scritto: "Se l'ha pagato, è suo e dovrebbe ricevere tutti i soldi". E un altro diceva: "Legalmente non puoi venderlo e devi restituirlo se non hai proceduto con il matrimonio". Ma altri non erano d'accordo, dicendo che la donna aveva il diritto di vendere l'anello. Uno ha aggiunto: "Non è vero, è considerato un regalo ed è suo". Poi un quarto utente ha contribuito: "Buon per te per averlo tenuto. È assolutamente bellissimo". Ma altri utenti erano preoccupati che la vendita potesse essere una truffa, poiché non c'era ricevuta o certificato di autenticità con l'anello.

 

Cosa prevede il codice civile

Il quesito è di non poco conto, tenendo presente il valore, spesso cospicuo, dell’oggetto in questione. La norma di riferimento, al riguardo, è l’art. 80 cod. civ., ai sensi del quale: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.”. Giova precisare che l’azione in commento è soggetta a termine di decadenza di un anno dal rifiuto di celebrare le nozze o dalla morte di uno dei promittenti.

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