Termosifoni più freddi e accesi per meno tempo: tutto quello che c'è da sapere

Termosifoni più freddi e accesi per meno tempo: tutto quello che c'è da sapere
Termosifoni più freddi e accesi per meno tempo: tutto quello che c'è da sapere
di Lorenzo Sconocchini
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Sabato 8 Ottobre 2022, 02:20 - Ultimo aggiornamento: 15:19

Dovremo cambiare le nostre abitudini con il termostato, in casa come al lavoro, con l’entrata in vigore del decreto firmato l’altro ieri dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che definisce nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. 

1 Quando potremo accendere i termosifoni e per quante ore al giorno?
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

2 Fino a che temperatura potremo regolare caloriferi?
Il nuovo decreto prevede anche la riduzione di un grado, dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, rispetto a quelli stabiliti dal precedente decreto del 2013 sugli impianti termici: si passa da 18 a 17 per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e da 20 a 19°C per tutti gli altri edifici. 

3 E se nevica o la temperatura esterna scende sotto lo zero?
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con un provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. 

4 Le regole sono le stesse in tutta Italia?
No, sono diverse in base alle zone di appartenenza climatica. Le diverse fasce sono stabilite in base ai gradi-giorno, che corrispondono alla somma, in tutti i giorni dell’anno, del saldo positivo tra la temperatura dell’ambiente interno (20°C per convenzione) e la temperatura media esterna giornaliera. Più il clima è freddo, più è elevata la quota di gradi-giorno, un indicatore che viene valutato comune per comune.

5 Come variano le regole tra le sei differenti zone climatiche?
Nella zona A (comuni con gradi-giorno inferiori a 600) l’accensione è consentita per 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; in zona B (tra 600 e 900) 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; in zona C (901-1400) 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; in zona D (1401-2100): 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; in zona E (tra 2101 e 3000) 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; Zona F comuni con gradi-giorno superiori a 3000: nessuna limitazione.

6 Che cosa cambierà per le Marche?
Le Marche sono nella fascia D, anche se non è escluso che alcune zone, specie dell’entroterra montano, possano rientrare la fascia più alta, la E. Se prima era prevista la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti dal 1 novembre al 15 aprile di ogni anno, per una durata giornaliera massima di dodici ore, secondo le nuove disposizioni nazionali si passerà a un periodo di accensione che va dall’8 novembre al 7 aprile, con 11 ore giornaliere.

7 Le riduzioni valgono per tutti gli edifici?
No, il decreto prevede ad esempio che la riduzione di un grado non si applica a ospedali, cliniche o case di cura, strutture di ricovero di minori o anziani e strutture protette per il recupero dei tossico-dipendenti. Esclusi da questo ribasso di temperatura anche scuole materne e asili nido, piscine, saune e sedi di attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Le limitazioni di durata giornaliera non si applicano invece a edifici pubblici e privati alimentati prevalentemente da fonti rinnovabili, a quelli dotati di gruppo termoregolatore su più livelli e agli edifici di uffici o attività commerciali, nelle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera. 

8 A chi sono affidati i controlli sul rispetto delle nuove norme sull’accensione dei termosifoni?
Il decreto del ministro Cingolani, su questo punto, è un po’ da decifrare.

Nel testo si annuncia che i controlli verranno effettuati “dall’autorità competente” secondo le modalità previste da altri due decreti, sempre in materia di risparmio energetico, emessi nel 2005 e nel 2013. Facendo lo slalom tra espressioni in burocratese, sembra sarà compito degli enti locali, nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici, verificare il rispetto della norma. Non ci saranno controlli a tappeto nelle case, quanto piuttosto un monitoraggio delle reti di distribuzione cittadine e verifiche a campione su edifici pubblici, locali commerciali e snodi a maggiore consumo.

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