ANCONA - Le comprovate necessità più l’autocertificazione: in assenza di questi requisiti i marchigiani da oggi devono rispettare rigorosamente i nuovi divieti anti Covid dettati dall’ingresso nella zona arancione. In particolare le disposizioni cancellano i pranzi al ristorante e consentono solo le attività di asporto e di consegna a domicilio, mentre è vietato spostarsi da un Comune all’altro e uscire dalla Regione se non, appunto, per comprovate necessità. È consentita l’attività motoria, ovviamente fino alle 22 e dopo le 5 del mattino: in questo arco temporale è vietato uscire di casa. I trasporti pubblici devono rispettare la capienza al 50%, le Università sono in Dad escluso il primo anno, le scuole superiori hanno la didattica a distanza al 100% e le mascherine vanno indossate ogni volta che si esce da casa.
1)
SOLO ASPORTO E DELIVERY
Da oggi nelle Marche i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Un restringimento ulteriore, visto che fino a ieri queste attività potevano restare aperte e accogliere i clienti fino alle 18.
2)
APERTURE SOLO IN 3 CASI
Entrando ufficialmente nella zona arancione, il governo ha deciso che possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono queste le uniche concessioni determinate con il giro di vite per frenare l’aumento di casi di Coronavirus.
3)
ALBERGHI, RISTORANTI OK
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
4)
GLI SPOSTAMENTI VIETATI
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.
5)
I SEPARATI POSSONO MUOVERSI
Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
6)
I PASSEGGERI IN AUTO
Si può usare l’automobile con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura abbia un separatore fra la fila anteriore e posteriore della macchina.
7)
PARCHI, CONSENTITO L’ACCESSO
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
8)
MASCHERINE AL LAVORO
Obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
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