Spostarsi dentro la zona 1: sì o no. E poi cosa rischio. Tutto quello che c'è da sapere

Spostarsi dentro la zona 1: sì o no. E poi cosa rischio. Tutto quel che c'è da sapere
Spostarsi dentro la zona 1: sì o no. E poi cosa rischio. Tutto quel che c'è da sapere
di Lorenzo Furlani
4 Minuti di Lettura
Lunedì 9 Marzo 2020, 05:40 - Ultimo aggiornamento: 18:30

Abbiamo sentito parlare di zona rossa e zona arancione, zona 1 e zona 2: è possibile fare chiarezza?
Per zona rossa si intendevano Codogno, Vo’ e i Comuni dei focolai. Il decreto di ieri abroga le codifiche della prima ordinanza. Concretamente sono state un po’ allentate le misure originariamente previste per Codogno e Vo’ ed estese a Lombardia e 14 province. Diciamo che si tratta di una zona rossa attenuata e allargata o territori a “contenimento rafforzato” come spiega la nota del ministero dell’Interno di ieri sera. Si parla quindi di zona 1 e zona 2 dal numero degli articoli dell’ultimo decreto.

Gli spostamenti dalla zona 1 (provincia di Pesaro Urbino) verso l’esterno e viceversa. Ma anche all’interno della zona 1. Anche qui servirebbe un chiarimento.
Gli spostamenti all’interno della zona 1 sono limitati allo stesso modo di quelli in entrata e in uscita da questi territori e per i quali vigono le stesse tre deroghe possibili: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.

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«Comprovate» esigenze che cosa significa concretamente? Si possono fare degli esempi concreti?
Per muoversi per motivi di salute bisogna presentare un certificato medico. «Comprovare» uno spostamento lavorativo è più indefinito: per rendere più semplice il controllo delle autorità di pubblica sicurezza può essere utile avere dietro una busta paga, una bolla di accompagno se si tratta di un trasportatore e così via. Serve buon senso. Soprattutto per il criterio della necessità. Se devo andare a portare delle medicine a mio padre che sta in un altro comune ci siamo, se vado a giocare a calcetto no. Comunque la ministra dell’Interno Lamorgese ieri sera ha fatto sapere che saranno sufficienti autodichiarazioni su moduli forniti dalle forse di polizia. La circolare del ministero impone invece divieto assoluto, senza eccezioni, per chi è in quarantena o è positivo al virus .
 




Ci saranno dei controlli da parte delle forze dell’ordine? Le stazioni ferroviarie di Pesaro e Fano sono frequentabili? I treni fermeranno regolarmente?
Quanto ai controlli, la ministra dice che devono essere convocati i comitati provinciali per l’ordine pubblico e la sicurezza per organizzarli. I treni andranno regolarmente. Sono possibili posti di blocco. 

Ma sono limitate anche le attività delle aziende e gli spostamenti legati ai processi produttivi?
Assolutamente no, non a caso il decreto riguardo agli spostamenti contenuti utilizza il termine delle persone fisiche: le merci possono arrivare e partire. Tutte le imprese produttive saranno aperte. Questa parte distingue il precedente decreto (quello delle zone rosse, per capirci) dalla nuova regolamentazione: salvaguardare il lavoro tranne quello che espone a potenziali situazioni molto aperte di contagio. 

E le aziende dei servizi?
Ugualmente, il decreto cerca di limitare al massimo i rischi contagio ma salvaguardando il lavoro. Quindi sono aperti tutti gli uffici pubblici, le banche, le poste, le agenzie commerciali, assicurative e dei servizi: l’unica prescrizione riguarda le misure di sicurezza da adottare nelle relazioni tra le persone circa la distanza oltre un metro e le raccomandazioni a non stringersi le mani e ed abbracciarsi.

Però le attività di ristorazione e quelle commerciali subiscono limitazioni?
Sì, nella misura in cui è necessario evitare concentrazioni di persone e interazioni rischiose per la diffusione dell’epidemia. Quindi sono chiusi supermercati e ipermercati nei weekend quando risultano più affollati, anche gli esercizi all’interno dei centri commerciali con l’eccezione della vendita dei generi alimentari considerata di prima necessità alla stregua di farmacie e parafarmacie. L’applicazione di queste regole nella prima domenica del decreto ha dimostrato che l’affluenza è fortemente diminuita. E anche qui occorre mantenere oltre un metro di distanza tra gli avventori.

Perché si parla di «coprifuoco», quali le attività limitate in questo senso? 
In particolare i bar e i ristoranti di cui è autorizzata l’apertura solamente dalle 6 alle 18, però secondo le anticipazioni del Ministero dello sviluppo economico sarebbero permesse poi le consegne a domicilio. Ma di questo si saprà qualcosa in più oggi.

Cosa rischio se violo le disposizioni sugli spostamenti?
La sanzione dell’articolo 650 del codice penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

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