La multa arriva 7 anni dopo e “lievitata” fino a 1.300 euro: il giudice l'annulla

La multa arriva 7 anni dopo e “lievitata” fino a 1.300 euro: il giudice l'annulla
La multa arriva 7 anni dopo e “lievitata” fino a 1.300 euro: il giudice l'annulla
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Sabato 29 Ottobre 2022, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 17:35

SERRAVALLE DI CHIENTI - Dopo sette anni si vede notificare un’ingiunzione di pagamento per una multa presa sette anni prima aumentata degli interessi fino ad arrivare a circa 1.300 euro. È quanto accaduto ad una civitanovese che si è rivolta all’avvocato Alessia Pepi e tramite il legale ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice di Pace di Camerino chiedendone la sospensione, ma soprattutto l’annullamento dell’ingiunzione.

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I fatti 

Tutto è iniziato il 4 febbraio di quest’anno quando la civitanovese si è vista notificare dall’agente di riscossione, una società milanese incaricata di riscuotere dal ministero delle Finanze, un atto ingiuntivo con il quale le si intimava di pagare 1.228,60 euro per una violazione al codice della strada commessa nel territorio del Comune di Serravalle di Chienti.

Alla donna quell’importo era sembrato esageratamente importante, ma soprattutto, a memoria, non ricordava di essere passata di recente nel territorio di Serravalle. Leggendo meglio la lettera aveva però visto che i dati riportati nella tabella facevano riferimento all’anno 2015 con le date del 3 dicembre 2015 e 18 dicembre 2015, ovvero ben sette anni prima. La 60enne, non capendo bene come potesse venirle notificata una multa dopo tutto quel tempo, si era rivolta all’avvocato e aveva inviato una Pec chiedendo chiarimenti per quella lettera ricevuta. Passò il tempo ma non ottenne alcuna risposta. «Da quello che si era potuto dedurre – spiega l’avvocato Pepi –, si trattava di una contravvenzione, art.126, ma senza indicazione del comma, il cui verbale era stato ricevuto non si sa quando e non era stato pagato. La multa originaria era di 571 euro». Nell’opposizione il legale ha eccepito il mancato invio nei 120 giorni precedenti del dettaglio degli importi iscritti a ruolo, la mancata allegazione del verbale, l’illegittima maggiorazione semestrale del 10% della contravvenzione e la mancata notifica dei verbali a base della pretesa. Di recente il giudice Antonino Di Renzo Mannino si è pronunciato sul caso annullando il provvedimento impugnato condannando la controparte a pagare le spese di giudizio.

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