«Omicidio di Pamela. Dubbi sullo stupro, serve più chiarezza». Depositate le motivazioni della sentenza

Pamela Mastropietro
Pamela Mastropietro
di Benedetta Lombo
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Venerdì 24 Giugno 2022, 08:38

MACERATA - Omicidio di Pamela Mastropietro, depositate le motivazioni della sentenza con cui i giudici di Cassazione hanno accolto parzialmente il ricorso dei difensori del 32enne nigeriano Innocent Oseghale, gli avvocati Umberto Gramenzi e Simone Matraxia, rinviando gli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Perugia. 

La decisione di ritenere fondato un motivo solo (quello relativo alla contestazione dell’aggravante della violenza sessuale) sui sei sui quali si articolava il ricorso della difesa, era stata presa dai giudici della Suprema Corte il 23 febbraio ma le motivazioni sono state depositate solo ieri, dopo quattro mesi.

Ora il prossimo passaggio sarà la fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte d’Assise di Appello di Perugia che dovrà pronunciarsi sulla sussistenza o meno dell’aggravante della violenza sessuale sull’omicidio della 18enne romana.

Per i giudici romani infatti non c’è alcun dubbio sulla correttezza con cui i giudici maceratesi per primi (era il 29 maggio 2019) e poi i colleghi dorici (il 16 ottobre 2020) si sono pronunciati riconoscendo la responsabilità di Oseghale nell’omicidio volontario di Pamela e nelle condotte di vilipendio, distruzione e occultamento del cadavere avvenuti a Macerata il 30 gennaio 2018. Resta però da approfondire l’aspetto relativa alla violenza sessuale. Oseghale in primo e secondo grado era stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili ed alle altre statuizioni conseguenti per tutti i reati contestati compresa l’aggravante della violenza sessuale.

Il nigeriano inizialmente aveva negato di aver consumato con la 18enne un rapporto, ammettendolo solo dopo i risultati degli esami biologici effettuati sui resti della vittima per poi collocare il rapporto ai Giardini Diaz prima che la giovane assumesse la dose di eroina. «La contestazione – scrivono i giudici - ha introdotto la descrizione della condotta di violenza sessuale, in termini alternativi di costrizione fisica o di approfittamento della inferiorità psichica correlata alla assunzione dello stupefacente. Viene data per accertata, in contestazione, l’assenza di consenso a qualsiasi tipo di rapporto (ipotesi della costrizione) o la sua invalidità (approfittamento).

Lo sviluppo argomentativo della decisione di primo grado, a fronte della acquisizione di conferma biologica dell’avvenuto rapporto ed esclusa la violenza fisica, propende per l’approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica, dovute alla assunzione della sostanza stupefacente ed alle correlate patologie pregresse, non ritenendo decisiva la circostanza di fatto dell’avvenuta consumazione di altri rapporti sessuali nella giornata precedente, correlati al bisogno di raggiungere il luogo di spaccio. La condotta di Oseghale (lavaggio delle parti intime del cadavere) sarebbe indicativa della volontà di occultare l’esistenza del rapporto, poi ammesso ma collocato al di fuori della abitazione in modo scarsamente verosimile». 


In secondo grado invece, «ad essere decisivo è il tipo di rapporto (non protetto) che Oseghale avrebbe imposto alla Mastropietro, ricevendone un diniego. Tale punto della ricostruzione diventa, peraltro, il movente della lite e dello stesso omicidio, secondo quanto afferma la decisione impugnata. Dunque nella struttura logica della decisione di secondo grado “riprende valore” il possibile consenso, ma diventa decisiva l’opposizione alle modalità del rapporto». Per quanto riguarda il delitto, invece, «Oseghale ha mostrato freddezza e capacità di previsione». I giudici parlando di «volontà di ostacolare l’accertamento sulla morte».

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