«La tutela dei diritti è garantita a ciascuno dall’articolo 24 della Costituzione per il quale il diritto di difesa in giudizio è inviolabile, quindi niente più giudizi di mantenimento al buio - spiega l’avvocato del foro di Fermo, Andrea Agostini -. Così non occorre più necessariamente l’autorizzazione del presidente del tribunale per la ricerca telematica dei beni da pignorare o chissà quale investigatore per conoscere le condizioni patrimoniali dell’altro. Non un semplice accesso alle dichiarazioni dei redditi, ma a qualsiasi documento formato o conservato dall’Agenzia delle Entrate: banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, ogni rapporto e operazione dell’ex partner diviene trasparente». Basta, secondo l’avvocato, «una semplice richiesta di accesso agli atti all’anagrafe tributaria».
La vicenda concreta prende le mosse dal Tribunale di Macerata dove il marito chiede il divorzio alla moglie e non intende più corrisponderle il mantenimento rappresentando un peggioramento delle proprie condizioni economiche. «Così - spiega l’avvocato Agostini - a tutela della mia assistita chiedo all’Agenzia delle Entrate di Macerata ogni informazione e documento afferente il coniuge attestante lo stato reddituale, finanziario, patrimoniale, e quant’altro dal 2009 al 2019. L’ente risponde che una tale richiesta può essere evasa solo dietro autorizzazione del giudice. Ritenendo tale risposta di fatto un ingiusto rigetto dell’istanza di accesso agli atti abbiamo ricorso al Tar Marche». Inutile la resistenza dell’Agenzia delle Entrate. «Il Tar Marche accoglie le nostre ragioni e compensa le spese di lite nella considerazione dell’esistenza sul punto di diversi orientamenti».