Consiglio di Stato: «No alla sala slot». Bocciatura per la delibera comunale di Civitanova

Consiglio di Stato: «No alla sala slot». Bocciatura per la delibera comunale di Civitanova
Consiglio di Stato: «No alla sala slot». Bocciatura per la delibera comunale di Civitanova
di Emanuele Pagnanini
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Giovedì 3 Novembre 2022, 03:55 - Ultimo aggiornamento: 09:57

CIVITANOVA - Ennesima bocciatura per la sala slot in via Silvio Pellico. Il Consiglio di Stato ha di nuovo confermato che i criteri di distanza dai luoghi sensibili, introdotti da una delibera comunale, sono contrari alla legge regionale. Per cui viene confermato il no all’apertura decretato dalla Questura in quanto la struttura per il gioco d’azzardo è troppo vicina ad uno sportello bancomat
 

La norma prevede una distanza minima di 500 metri da un luogo sensibile (scuole, banche). L’edificio in questione (al fianco degli spazi che nel periodo più duro della pandemia sono stati usati come centro vaccinale) è in via Silvio Pellico e, secondo i calcoli effettuati dalla Questura, è all’interno di questo raggio. Non secondo il Comune che, con una delibera, la 323 del 2018, aveva introdotto criteri interpretativi su come calcolare la distanza, secondo i quali la nuova sala slot sarebbe oltre la distanza minima. Nel 2019 il primo ricorso al Tar della ditta intenzionata ad aprire la sala slot. Quella di ieri è invece la sentenza che mette una pietra tombale sulla vicenda. Nel gennaio 2019, il Tar delle Marche diede ragione alla Questura: «no alla sala slot, criteri regionali chiari». C’è stata poi la conferma del Consiglio di Stato. Subentra un’altra sigla aziendale che presenta un nuovo ricorso al Tar nel 2021 contro un nuovo diniego della Questura. Ennesima bocciatura, confermata dal Consiglio di Stato nell’ultima sentenza. «Una vicenda intricata sul piano storico e complessa sul piano tecnico – si legge nella sentenza – ma in realtà facilmente ricostruibile nei termini giuridici». 

Palazzo Spada richiama la sentenza già emessa nel 2019, con la quale era già stato respinto un ricorso analogo: «Il parere regionale che l’appellante richiama quale fatto nuovo sopravvenuto idoneo a superare il vincolo del giudicato - si legge - non può produrre in realtà tale effetto», in quanto «espressamente sollecitato alla Regione dal Comune senza alcuna necessità, esistendo una norma di legge regionale ed anche un giudicato privo di incertezze che indicavano al Comune come la misurazione avrebbe dovuto essere effettuata».

Da qui «la legittima supposizione che con esso si sia cercato di creare un modo per aggirare il giudicato medesimo».

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