Covid, le regole per il rientro sul posto di lavoro: ecco le norme del Ministero della Salute

Covid, le regole per il rientro sul posto di lavoro: ecco le norme del Ministero della Salute
Covid, le regole per il rientro sul posto di lavoro: ecco le norme del Ministero della Salute
di Claudia Guasco
4 Minuti di Lettura
Sabato 17 Aprile 2021, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 18 Aprile, 09:53

Chi è stato ricoverato e chi ha avuto solo sintomi lievi, chi impiega più tempo a negativizzarsi e chi è stato a stretto contatto con una persona contagiata. Il Covid ha effetti e percorsi di guarigione diversi, così il Ministero della Salute chiarisce le procedure da seguire per il rientro sul posto di lavoro dei dipendenti che hanno contratto il virus. Con una regola comune: è sempre necessario un tampone con risultato negativo. Inoltre, in caso di ricovero, occorre una visita che accerti la compatibilità dello stato di salute del dipendente con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per i lavoratori positivi a lungo termine la direzione generale della Prevenzione sanitaria indica anche la possibilità di ricorrere al lavoro agile. La procedura di gestione infatti cambia in base alla gravità della sintomatologia manifestata.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Perciò il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita per verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

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Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi e che presentano sintomi di malattia meno gravi possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi. Necessario un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi.

Lavoratori positivi asintomatici

I dipendenti asintomatici possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

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Lavoratori positivi a lungo termine

Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio il dipendente, dopo aver effettuato una quarantena di dieci giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone al tampone molecolare o antigenico e il referto di negatività è trasmesso dal dipartimento di Sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore tramite del medico competente, ove nominato. Le regole contenute in questa circolare, informa il ministero della Salute, potranno essere aggiornate «tenendo conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale».

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