Treni alta velocità tornano a viaggiare al 100% dei posti, Cts contrario: «Scelta preoccupa»

Treni alta velocità tornano a viaggiare al 100% dei posti, Cts contrario: «Scelta preoccupa»
Treni alta velocità tornano a viaggiare al 100% dei posti, Cts contrario: «Scelta preoccupa»
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Venerdì 31 Luglio 2020, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 1 Agosto, 08:28

Da oggi i treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e i treni Italo possono viaggiare al 100% dei posti. Da oggi infatti, secondo quanto si apprende, si sono realizzate le condizioni poste dal dpcm del 14 luglio. Il provvedimento disponeva infatti la possibilità di far viaggiare i treni a piena capacità purché in presenza di alcune condizioni: tra queste, la misurazione della temperature prima del viaggio; l'autodichiarazione dei passeggeri che certifica di non aver avuto contatti con persone contagiate dal Covid; l'obbligo della mascherina con la sostituzione dopo 4 ore. La situazione comunque, potrebbe cambiare nelle prossime ore alla luce delle nuovi indicazioni che verranno pubblicate nell'ultimo dpcm.

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La possibilità che i treni ad alta velocità tornino a viaggiare al 100% dei posti disponibili desta «molta preoccupazione». È quanto affermano fonti del Comitato tecnico scientifico del governo sottolineando che la decisione è stata presa «senza aver ricevuto il parere del Comitato». Secondo quanto si apprende, nella mattinata di ieri è stato inviata dal Mit una richiesta di valutazione del nuovo piano dei treni ad alta velocità ma nella riunione che si è tenuta nel pomeriggio non se ne è parlato. La questione è all'ordine del giorno dell'incontro in programma giovedì prossimo: e sarà quella l'occasione, sottolineano ancora le fonti, per esprimere una «decisa contrarietà» alla scelta fatta.

«In coerenza con tutte le linee guida sui sistemi di trasporto nel dpcm del 14 luglio, e con le deroghe previste per il trasporto aereo vigenti secondo il dpcm di giugno, sono previste alcune modifiche all'organizzazione del trasporto ferroviario a lunga percorrenza». Lo fa sapere il Ministero delle infrastrutture e trasporti in una nota, in cui conferma che «è consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza» in determinati casi. Resta invece esclusa - si legge nella nota - la possibilità di utilizzare i sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro, ferma restando la possibilità di derogare a tale regola qualora i passeggeri siano conviventi nella stessa unità abitativa. 

È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, spiega il Mit, nei casi in cui: l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi; siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione. È inoltre obbligatorio, si legge nella nota, l'uso di mascherina e l'autocertificazione di ogni passeggero che al momento dell'acquisto del biglietto specifica: di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5øC, tosse insistente, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi del predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione i servizi ferroviari utilizzati. Infine, le misure in vigore dal 14 luglio sono state subordinate alla presentazione di un idoneo piano organizzativo presentato da parte dei gestori. Come su tutti i mezzi di trasporto le eventuali deroghe alle restrizioni rimangono soggette alle misure di prevenzione già testate nei mesi scorsi, durante l'emergenza sanitaria.


 



 
 

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